Art. 45-quater. 
 
(( (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita')
                                 )) 
 
  ((1. L'impresa calcola il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
almeno una volta all'anno e comunica il  risultato  di  tale  calcolo
all'IVASS. 
  2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili  in  misura  tale  da
coprire  il  Requisito  Patrimoniale  di   Solvibilita'   da   ultimo
comunicato, ai sensi del comma 1. 
  3. L'impresa verifica  nel  continuo  l'importo  dei  fondi  propri
ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  4. Se il profilo  di  rischio  dell'impresa  si  discosta  in  modo
significativo dalle ipotesi  sottese  al  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita', da ultimo comunicato ai sensi del  comma  1,  l'impresa
ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  e
ne da' pronta comunicazione all'IVASS. 
  5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo
di rischio dell'impresa e' cambiato in modo significativo dalla  data
in cui e' stata effettuata la comunicazione di cui al comma  1,  puo'
chiedere all'impresa  il  ricalcolo  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita'.))