Art. 45-decies. 
 
       (( (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) )) 
 
  ((1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette  i
rischi operativi nella misura in  cui  non  siano  gia'  coperti  nei
moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies.  Tale  requisito  e'
calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. 
  2. Per i contratti di assicurazione  vita  in  cui  il  rischio  di
investimento e' sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito
patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo  delle
spese  annuali  sostenute  in  relazione  a  tali   obbligazioni   di
assicurazione. 
  3. Per le  operazioni  assicurative  e  riassicurative  diverse  da
quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito  patrimoniale  per
il rischio operativo tiene conto del volume  di  tali  operazioni  in
termini  di  premi  acquisiti  e  di  riserve  tecniche  detenute  in
relazione a tali impegni di assicurazione e  di  riassicurazione.  In
questo caso il requisito patrimoniale per il  rischio  operativo  non
supera  il  trenta  percento  (30%)  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di  base  relativo  a  tali  operazioni  assicurative  e
riassicurative.))