Art. 46-ter. 
((  (Autorizzazione  all'utilizzo  dei  modelli   interni   parziali:
                     disposizioni specifiche) )) 
 
  ((1. Ai fini dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  46-bis  il
modello interno parziale puo' essere autorizzato solo se tale modello
soddisfa i  criteri  di  cui  al  medesimo  articolo  e  le  seguenti
condizioni aggiuntive: 
    a) l'ambito di applicazione limitato  e'  adeguatamente  motivato
dall'impresa; 
    b)  il   Requisito   Patrimoniale   di   Solvibilita'   calcolato
utilizzando il modello parziale riflette in maniera piu'  appropriata
il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare e'  conforme  ai
principi di cui alla Sezione I del presente Capo; 
    c) la struttura e' coerente con i principi di cui alla Sezione  I
del  presente  Capo,  in  modo  tale  che  sia  possibile  la   piena
integrazione del modello interno parziale nella formula standard. 
  2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della  richiesta  di
autorizzazione all'utilizzo di un modello  interno  parziale  che  si
applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico,  soltanto  a
taluni sottomoduli o a taluni settori di attivita' dell'impresa  o  a
parti di entrambi, l'IVASS puo' richiedere all'impresa di  presentare
un piano di transizione realistico per  l'estensione  dell'ambito  di
applicazione del modello. 
  3. Il piano di transizione di cui al comma 2  indica  le  modalita'
con cui l'impresa intende  estendere  l'ambito  di  applicazione  del
modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori  di
attivita' per garantire che il modello copra una  parte  predominante
delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale  modulo  di
rischio specifico.))