Art. 47-ter 
 
          (( (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) )) 
 
  ((1. Il Requisito Patrimoniale Minimo  e'  calcolato  conformemente
alle relative disposizioni di attuazione adottate  dalla  Commissione
europea nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) e' calcolato in modo chiaro e semplice, al fine  di  garantire
la possibilita' di una revisione; 
    b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base  ammissibili
al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli  assicurati  e
gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti
ad un livello di  rischio  inaccettabile  qualora  all'impresa  fosse
consentito di continuare la propria attivita'; 
    c) la  funzione  lineare  di  cui  al  comma  2,  utilizzata  per
calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a
rischio dei fondi propri di  base  dell'impresa  con  un  livello  di
confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un  periodo  di  un
anno; 
    d) il livello minimo assoluto e' pari a: 
    1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese
le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta
la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10  a  15
elencati all'articolo 2, comma 3,  nel  qual  caso  non  puo'  essere
inferiore a 3.700.000 euro; 
    2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita,  comprese
le imprese di assicurazione captive; 
    3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai  numeri
1) e 2) per le imprese che esercitano congiuntamente i  rami  vita  e
danni. 
  2. Fatto salvo il comma 3,  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo  e'
calcolato come funzione lineare di un insieme  o  sottoinsieme  delle
seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati,  capitale
a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa.  Le
variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito
Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per
cento (25%) ne'  superare  il  quarantacinque  per  cento  (45%)  del
Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'   dell'impresa,   calcolato
conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le
eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai  sensi  dell'articolo
47-sexies. 
  4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere  che
l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla Sezione  II
del presente Capo. 
  5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo  almeno  ogni
tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS. 
  6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3  l'impresa  non
e'  tenuta  a  calcolare  il  proprio   requisito   patrimoniale   di
solvibilita' su base trimestrale. 
  7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma  5  coincide
con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le
informazioni necessarie a comprendere adeguatamente  le  ragioni  per
cui si e' verificata tale coincidenza.))