Art. 47-quater 
 
(( (Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle
                     condizioni di esercizio) )) 
 
  ((1. L'impresa  trasmette  all'IVASS  le  informazioni  necessarie,
tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5,
al  fine  di  consentire  all'IVASS  di  effettuare  il  processo  di
controllo  prudenziale   di   cui   all'articolo   47-quinquies.   Le
informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS  con
regolamento, includono almeno elementi per: 
    a) valutare il  sistema  di  governo  societario  adottato  dalle
imprese, l'attivita' che esse esercitano, i principi  di  valutazione
applicati a fini di solvibilita', i  rischi  cui  sono  esposte  e  i
sistemi  di  gestione  dei  rischi,   nonche'   la   loro   struttura
patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro  gestione  del
capitale; 
    b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei poteri di vigilanza. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis  e
1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il
formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa e'  tenuta
a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti  e
in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa. 
  3. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  47-ter,  comma  5,
quando le informazioni devono essere fornite a  scadenze  determinate
inferiori all'anno, l'IVASS puo' limitare le informazioni se: 
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente  oneroso
in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei  rischi
inerenti all'attivita' dell'impresa; 
    b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno. 
  4. Il comma 3 non si  applica  se  le  informazioni  periodiche  di
vigilanza riguardino imprese di assicurazione  o  di  riassicurazione
facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che
l'impresa  non  riesca  a  dimostrare  all'IVASS  che  una  frequenza
superiore all'anno e' inopportuna data la natura,  la  portata  e  la
complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. 
  5. Limitazioni  alle  informazioni  periodiche  di  vigilanza  sono
concesse solo alle imprese che non  rappresentano  piu'  del  20  per
cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di
mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la  quota  vita
sulle riserve tecniche lorde. 
  6. L'IVASS, in sede di concessione  delle  limitazioni  di  cui  ai
commi 3 e  5,  tiene  conto  delle  dimensioni  delle  imprese  dando
priorita' alle imprese di dimensioni minori. 
  7. L'IVASS puo' limitare  o  esonerare  l'impresa  dall'obbligo  di
presentazione periodica delle informazioni  analitiche  di  vigilanza
quando: 
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente  oneroso
in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei  rischi
inerenti all'attivita' dell'impresa; 
    b) fornire tali informazioni non e' necessario  ai  fini  di  una
vigilanza efficace dell'impresa; 
    c) l'esonero  non  mina  la  stabilita'  dei  sistemi  finanziari
interessati nell'Unione; e 
    d) l'impresa e' in grado di fornire informazioni su base ad hoc. 
  8.  L'IVASS  non  esonera  dall'obbligo  di  fornire   informazioni
analitiche  le  imprese  facenti  parte  di  un   gruppo   ai   sensi
dell'articolo 210 a meno che l'impresa  non  dimostri  all'IVASS  che
un'informativa di questo tipo  e'  inopportuna  data  la  natura,  la
portata e la  complessita'  dei  rischi  inerenti  all'attivita'  del
gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilita' finanziaria. 
  9. Esoneri all'obbligo  di  fornire  informazioni  analitiche  sono
concessi solo alle imprese che non  rappresentino  piu'  del  20  per
cento del mercato nazionale rispettivamente  vita  e  danni,  ove  la
quota di mercato danni si basa su premi  lordi  contabilizzati  e  la
quota vita sulle riserve tecniche lorde. 
  10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui  ai  commi
7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando  priorita'
alle imprese di dimensioni minori. 
  11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o  di  esonero
delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e  10,  l'IVASS  valuta  nell'ambito  del   processo   di   controllo
prudenziale di cui  all'articolo  47-quinquies  se  l'informativa  e'
eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata  e  alla
complessita' dei rischi insiti nell'attivita'  dell'impresa,  tenendo
conto almeno dei seguenti elementi: 
    a) il volume dei premi, delle riserve  tecniche  e  degli  attivi
dell'impresa; 
    b) la  volatilita'  delle  prestazioni  e  dei  sinistri  coperti
dall'impresa; 
    c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; 
    d) il livello delle concentrazioni di rischi; 
    e) il numero totale dei rami assicurativi vita e  danni  per  cui
l'autorizzazione e' concessa; 
    f) i possibili effetti della gestione degli  attivi  dell'impresa
sulla stabilita' finanziaria; 
    g)  i  sistemi  e  le  strutture   dell'impresa   preposte   alle
informazioni di vigilanza e la politica scritta  sull'informativa  di
cui all'articolo 30, comma 5; 
    h) l'idoneita' dei sistemi di governo societario dell'impresa; 
    i)  il  livello  dei  fondi  propri  a   fronte   del   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo; 
    l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.))