Art. 47-octies 
 
(( (Relazione sulla  solvibilita'  e  sulla  condizione  finanziaria:
                      principi applicabili) )) 
 
  ((1. L'IVASS  puo'  esonerare  l'impresa  dall'obbligo  di  rendere
pubblica un'informazione se la pubblicazione: 
    a) possa procurare un significativo vantaggio  ingiustificato  ad
operatori concorrenti del mercato; 
    b) sia coperta da segreto o se e'  in  ogni  caso  riservata,  in
forza di obblighi dell'impresa nei  confronti  dei  contraenti  o  di
altri soggetti. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara  nella  relazione
sulla  solvibilita'  e   sulla   condizione   finanziaria   l'esonero
dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni. 
  3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a  fare  riferimento
alle informazioni pubblicate in  adempimento  di  altri  obblighi  di
legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e  portata
equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies. 
  4. I commi 1  e  2  non  si  applicano  alle  informazioni  di  cui
all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e). 
  5. L'IVASS con regolamento determina modalita', termini e contenuti
della relazione di solvibilita' e sulla condizione finanziaria.))