Art. 5. 
 
                       Autorita' di vigilanza 
 
  1.  L'((IVASS))  svolge  le  funzioni  di  vigilanza  sul   settore
assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa,  cautelare  e  repressiva  previsti  dalle
disposizioni del presente codice. 
  1-bis. L'((IVASS)), nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,  e'
parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso  svolge,  tenendo
conto della convergenza degli strumenti e delle prassi  di  vigilanza
in ambito europeo. 
  ((1-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,
l'IVASS,   nell'espletamento   delle   sue   funzioni,   prende    in
considerazione  il  potenziale  impatto  delle  sue  decisioni  sulla
stabilita' dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in
situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili
al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di  informazioni
con l'AEAP,  il  Comitato  congiunto,  il  CERS  e  le  autorita'  di
vigilanza  degli  altri  Stati  membri.  In  periodi  di   turbolenze
eccezionali  sui  mercati  finanziari,  l'IVASS   tiene   conto   dei
potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.)) 
  2. L'((IVASS)) adotta ogni regolamento necessario  per  la  sana  e
prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti dei soggetti vigilati ed  allo  stesso  fine  rende
nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. 
  3. L'((IVASS)) effettua le attivita' necessarie per  promuovere  un
appropriato grado di protezione del consumatore e per  sviluppare  la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche
ed economiche e la raccolta  di  elementi  per  l'elaborazione  delle
linee di politica assicurativa. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 130. 
  ((5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive  modificazioni,  e  dall'articolo  13  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nel  rispetto  dei  principi  di
autonomia organizzativa, finanziaria e contabile  necessari  ai  fini
dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo)). 
  ((5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria  autonomia,  garantisce
comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al
Capo I del  Titolo  I  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))