Art. 51. 
 
  (( (Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri) )) 
 
  ((1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento  in  cui  presenta
istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della  Repubblica
e' gia' autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami  danni  in
uno o piu' Stati membri o ha presentato  in  tali  Stati  domanda  di
autorizzazione, puo' chiedere: 
    a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto  nell'articolo
50,  comma  1-bis,  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  in
funzione  dell'attivita'  globale  esercitata  dalle   proprie   sedi
secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; 
    b) di poter costituire la  cauzione  prevista  dall'articolo  28,
comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; 
    c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri,  nei
quali ha insediato una sede secondaria, le attivita' a copertura  del
Requisito Patrimoniale Minimo. 
  1-bis. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS ed  alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati. 
  2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che,
dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel  territorio  della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel  territorio  di  un
altro Stato membro. 
  3. Nella domanda l'impresa deve  indicare  l'autorita'  alla  quale
chiede che venga  demandato  il  controllo  di  solvibilita'  per  il
complesso delle attivita' effettuate dalle sedi secondarie  stabilite
negli Stati membri. La domanda  deve  essere  motivata.  In  caso  di
accoglimento  l'impresa  deve   costituire   la   cauzione   prevista
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui  autorita'  e'
demandato  il  controllo  della  solvibilita'  per  l'insieme   delle
attivita' esercitate nel territorio dell'Unione europea. 
  4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto  congiuntamente
e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati.
Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorita'  prescelta  per  il
controllo della solvibilita' globale, avuta notizia  dell'accordo  di
tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita'  di
essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le  agevolazioni  vengono
meno in tutti gli Stati membri interessati  nel  caso  in  cui  siano
soppresse ad iniziativa di uno o piu' Stati membri interessati. 
  5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola
il   Requisito   Patrimoniale   di   Solvibilita'   avendo   riguardo
all'attivita' complessiva svolta dall'insieme delle  sedi  secondarie
stabilite negli Stati membri. 
  6. L'IVASS collabora con le  autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie  per  il
controllo della solvibilita' globale.))