Art. 51-bis 
 
(( (Disposizioni relative a imprese  locali  e  a  particolari  mutue
                          assicuratrici) )) 
 
  ((1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: 
    a)  le  imprese  di  assicurazione  locali  che   soddisfano   le
condizioni  di  cui  all'articolo  51-ter,  ivi  incluse   le   mutue
assicuratrici costituite  ai  sensi  dell'articolo  2546  del  codice
civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo
52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51-ter; 
    b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52. 
  2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a),  sono  iscritte  nella
sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata  «Imprese
locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice  delle  Assicurazioni
private. 
  3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b),  sono  iscritte  nella
sezione  dell'albo  delle   imprese   di   assicurazione,   rubricata
«Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo  III,  del
Codice delle Assicurazioni private». 
  4.  L'IVASS  da'  pronta  comunicazione   all'impresa   interessata
dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei  commi  2  e  3.  Le  imprese
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.))