Art. 51-quater 
 
   (( (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali) )) 
 
  ((1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di
esercizio  e  le  altre  disposizioni  del  presente  codice  che  si
applicano alle imprese locali di cui  all'articolo  51-ter.  In  ogni
caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3. 
  2. Il regime di cui al comma 1 si  applica  altresi'  alle  imprese
autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno  superato  per  i
tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non  supereranno
per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli  importi  di
cui  all'articolo  51-ter.  L'IVASS  determina  con  regolamento   la
procedura per l'accertamento dei presupposti per  l'applicazione  del
regime di cui al comma 1. 
  3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal
quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per  tre  esercizi
consecutivi  gli  importi  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),   e)
dell'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la  procedura
di  accertamento  del  mancato  rispetto  delle  condizioni  di   cui
all'articolo 51-ter e di conseguente  presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da  inviare  entro  trenta
giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.))