Art. 52. 
 
                 ((Particolari mutue assicuratrici)) 
 
  ((1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546
del codice civile, e' qualificata particolare mutua assicuratrice  ai
sensi   del   presente   Capo   quando   ricorrono   le    condizioni
rispettivamente  stabilite  nei  commi  2  e  3.  Tale  impresa  puo'
esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni  e
limitatamente  al  territorio  della  Repubblica,  senza  che   trovi
applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo
II  del  titolo  II.  Le  quote  di  partecipazione   devono   essere
rappresentate da azioni.)) 
  2. ((La mutua assicuratrice)),  ai  fini  dell'esercizio  dei  rami
vita,  deve  prevedere  nello  statuto  la  possibilita'  di  esigere
contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni,  e  riscuotere
contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. 
  3. ((La mutua assicuratrice)),  ai  fini  dell'esercizio  dei  rami
danni, deve  prevedere  nello  statuto  la  possibilita'  di  esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi annui non  superiori
ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci. 
  ((4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre
esercizi consecutivi, a  decorrere  dal  quarto  esercizio  l'impresa
cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice,  non  e'
piu' soggetta alle disposizioni del presente  Capo  ed  e'  tenuta  a
richiedere l'autorizzazione ai sensi  dell'articolo  51-quater  o  ai
sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi  di  cui
all'articolo  51-ter,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione   del
bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati
superati.))