Art. 55. Autorizzazione 1. L'((IVASS)) o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo quanto disposto ((all'articolo 347, commi 3 e 4,)) autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 3. L'((IVASS)), con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.