Art. 55. 
 
                           Autorizzazione 
 
  1. L'((IVASS)) o,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto  speciale,
l'organo  regionale  a   cio'   preposto,   fermo   quanto   disposto
((all'articolo 347, commi 3 e 4,)) autorizzano le mutue assicuratrici
di cui all'articolo 52. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  3. L'((IVASS)), con regolamento,  determina,  salve  le  competenze
delle regioni a statuto speciale, il procedimento  per  il  rilascio,
l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo
14, comma 3.