Art. 56. 
 
     ((Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici)) 
 
  ((1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3,  l'IVASS,  determina,
con regolamento, la disciplina  applicabile  alle  particolari  mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e
delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente: 
    a)  le  disposizioni  relative  all'adeguatezza  patrimoniale   e
organizzativa dell'impresa,  gli  obblighi  di  tenuta  dei  registri
contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza; 
    b) i requisiti di onorabilita', indipendenza  e  professionalita'
degli esponenti aziendali; 
    c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e  XVIII
in quanto compatibili.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  3. ((Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo))
non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma,
2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543,  2544,  secondo  comma,  primo
periodo, 2545-quater,  2545-quinquies,  2545-octies,  secondo  comma,
2545-undecies, terzo  comma,  2545-terdecies,  2545-quinquies-decies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies  del  codice
civile.