Art. 57. 
                    Attivita' di riassicurazione 
 
  ((1. L'esercizio della sola attivita' riassicurativa  e'  riservata
alle imprese di riassicurazione.)) 
  2.  ((L'impresa  di  riassicurazione  limita))  l'oggetto   sociale
all'esercizio della riassicurazione ed  alle  operazioni  connesse  o
strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di  impresa  di
partecipazione  e  le  attivita'  svolte  nell'ambito   del   settore
finanziario ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  m),  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 
  3. E' vietata la costituzione nel territorio  della  Repubblica  di
societa' che  hanno  per  oggetto  esclusivo  l'esercizio  all'estero
dell'attivita' riassicurativa. 
  4.  L'impresa  di   assicurazione   che   esercita   congiuntamente
l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui
al titolo II. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.