Art. 57-bis. 
                         (Societa' veicolo) 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio  della  Repubblica  da
parte di societa' veicolo aventi sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica   e'   subordinato    alla    preventiva    autorizzazione
dell'((IVASS)). 
  2. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e  per
l'esercizio  dell'attivita'  da  parte  delle  societa'  veicolo.  In
particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a: 
    a) la portata dell'autorizzazione; 
    b)  le  condizioni  obbligatorie  da  includere   nei   contratti
stipulati; 
    c) i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei  gestori
della societa' veicolo; 
    d)  i  requisiti  di  professionalita'  ed   onorabilita'   degli
azionisti o dei titolari di una partecipazione ((qualificata))  nella
societa' veicolo; 
    e) le procedure  amministrative  e  contabili,  i  meccanismi  di
controllo interno e di gestione dei rischi; 
    f) i requisiti in materia  di  bilancio,  scritture  contabili  e
informazioni statistiche e prudenziali; 
    ((g) i requisiti di solvibilita'.))