Art. 59. 
                        Requisiti e procedura 
 
  1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58  quando
ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa'  per  azioni  costituita  ai
sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societa'  europea  ai
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo  statuto  della
Societa' europea; 
    b)  la   direzione   generale   e   amministrativa   dell'impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; 
    c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari
per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale  Minimo  di
cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera  d),  di  ammontare  non
inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive,
per le  quali  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo  non  puo'  essere
inferiore ad euro 1.200.000; 
    c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i  fondi
propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' previsto all'articolo 45-bis; 
    c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i  fondi
propri di base ammissibili necessari per coprire  in  prospettiva  il
Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; 
    d) venga  presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e  allo
statuto, un programma  di  attivita'  conforme  all'articolo  14-bis,
commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed  e);  il  programma  descrive,
altresi', il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende
concludere con le imprese cedenti; 
    e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo  68  siano
in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo  77
e  sussistano  i  presupposti  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 68; 
    e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado  di  conformarsi  al
sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo  I,  Sezione
I, e agli  articoli  30,  30-bis,  30-ter,  30-quater,  30-quinquies,
30-sexies e 30-septies; 
    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e  controllo  nonche'  i  responsabili  delle  funzioni  fondamentali
all'interno  dell'impresa  siano  in  possesso   dei   requisiti   di
professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo
76; 
    g) non sussistano tra  l'impresa  o  i  soggetti  del  gruppo  di
appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami   che   ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2.  L'IVASS  nega  l'autorizzazione  quando  dalla  verifica  delle
condizioni indicate nel comma 1  non  risulti  garantita  la  sana  e
prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura  e
all'andamento  dei   mercati   interessati.   Il   provvedimento   e'
specificatamente  e   adeguatamente   motivato   ed   e'   comunicato
all'impresa interessata  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione
della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 
  ((2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi  che  una  parte
rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in  regime  di
stabilimento o di libera  prestazione  dei  servizi  in  altro  Stato
membro e che  tale  attivita'  e'  potenzialmente  rilevante  per  il
mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con  adeguato  livello
di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro interessato in merito)). 
  3. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro  delle  imprese  se  non  consti  l'autorizzazione  di   cui
all'articolo 58. 
  4. L'IVASS, verificata l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,
iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese  di  riassicurazione
autorizzate in Italia  e  ne  da'  pronta  comunicazione  all'impresa
interessata. L'impresa  indica  negli  atti  e  nella  corrispondenza
l'iscrizione all'albo. 
  5.  L'IVASS   determina,   con   regolamento,   la   procedura   di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo. 
  5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata  ai
fini  della  pubblicazione  nell'elenco  dalla  stessa  tenuto,   con
l'indicazione: 
    1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata; 
    2) dell'eventuale  abilitazione  ad  operare  negli  altri  Stati
membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.