Art. 59-bis. 
                     (Estensione ad altri rami) 
 
  1.  L'impresa   gia'   autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'
riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende  estendere
l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve
essere  preventivamente  autorizzata   dall'((IVASS)).   Si   applica
l'articolo 59, comma 2. 
  ((2. Per ottenere l'estensione  dell'autorizzazione  l'impresa  da'
prova di essere in regola con le disposizioni relative  alle  riserve
tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed  al  Requisito
Patrimoniale Minimo.)) 
  ((2-bis. Per ottenere l'estensione  dell'autorizzazione,  l'impresa
deve  altresi'  presentare  un  programma   di   attivita'   conforme
all'articolo 59, comma 1, lettera d).)) 
  3.  L'((IVASS))  determina,  con  regolamento,  la  procedura   per
l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami  e  il  contenuto  del
programma di attivita'. 
  4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del
provvedimento  che  aggiorna  l'albo,  del  quale  e'   data   pronta
comunicazione all'impresa medesima. 
  ((4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato  all'AEAP  in
conformita' all'articolo 59, comma 5-bis.))