Art. 59-ter. 
   (Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro) 
 
  1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede
secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva  comunicazione
all'((IVASS)). Nella comunicazione e' indicato: 
    a) l'indirizzo della sede secondaria; 
    b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; 
    c) gli Stati membri in cui intende operare; 
    d) un programma che illustri il tipo  di  attivita'  che  intende
esercitare. 
  2. L'((IVASS)), entro trenta giorni dalla data di  ricezione  della
comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi  la  sussistenza  di
elementi ostativi, comunica  all'autorita'  di  vigilanza  competente
dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire
una succursale in tale Stato, trasmettendo le  informazioni  previste
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. 
  3.  L'((IVASS))  informa  contestualmente  l'impresa  dell'avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 2. 
  4.  L'impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto   della
comunicazione  di  cui  al  comma  1,  ne   informa   preventivamente
l'((IVASS)).  L'((IVASS))  valuta  la  rilevanza  delle  informazioni
ricevute in relazione  alla  permanenza  dei  presupposti  che  hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorita'
competente dello Stato membro  interessato  secondo  le  disposizioni
previste dall'ordinamento comunitario.