Art. 60. 
(Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale
                      in un altro Stato membro) 
 
  1. L'accesso all'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento
nel territorio della Repubblica, da parte  di  un'impresa  avente  la
sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,   e'   subordinato   alla
comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita' di vigilanza  di
tale Stato delle informazioni  e  degli  adempimenti  previsti  dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario. 
  2. Il rappresentante generale della  sede  secondaria  deve  essere
munito di un mandato comprendente espressamente  anche  i  poteri  di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a  tutte  le  autorita'
della Repubblica, nonche' quello  di  concludere  e  sottoscrivere  i
contratti e gli altri atti relativi  alle  attivita'  esercitate  nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante  generale  deve  avere
domicilio   all'indirizzo   della   sede   secondaria.   Qualora   la
rappresentanza sia conferita ad una persona  giuridica,  questa  deve
avere la sede legale nel territorio della Repubblica  e  deve  a  sua
volta designare come proprio rappresentante una  persona  fisica  che
abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente
i medesimi poteri. 
  3. L'impresa puo'  insediare  la  sede  secondaria  e  dare  inizio
all'attivita' nel territorio della  Repubblica  dal  momento  in  cui
riceve notizia dall'autorita' di vigilanza  dello  Stato  di  origine
dell'avvenuta trasmissione all'((IVASS)) della comunicazione  di  cui
al comma 1. 
  4. L'autorita' competente dello Stato  membro  di  origine  informa
l'((IVASS)),  secondo  le  disposizioni   previste   dall'ordinamento
comunitario, di ogni modifica del contenuto  della  comunicazione  di
cui al comma 1.