Art. 60-bis. 
(Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale
                         in uno Stato terzo) 
 
  1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda
esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' riassicurativa
in   regime   di   stabilimento,   e'   preventivamente   autorizzata
dall'((IVASS)) con provvedimento pubblicato nel Bollettino. 
  2.  L'autorizzazione  e'  efficace  limitatamente   al   territorio
nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni  sulle  condizioni
per l'accesso all'attivita'  all'estero  in  regime  di  liberta'  di
prestazione di servizi. 
  3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio  della
Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante  generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei  poteri  previsti
dall'articolo  60,  comma  2,  nonche'  del  potere  di  compiere  le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del  deposito
cauzionale ((previsto dall'articolo 28, comma 5)). Il  rappresentante
generale o, se diversa, la persona preposta alla  gestione  effettiva
della  sede  secondaria  deve  essere  in  possesso,  per  la  durata
dell'incarico,  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'
previsti dall'articolo 76. 
  4.  L'((IVASS))  determina,  con  regolamento,  nel   rispetto   di
condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59,  comma  1,  i
requisiti  e  la  procedura  per  il   rilascio   dell'autorizzazione
iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3. 
  5. L'((IVASS)), verificata l'iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive l'impresa  in  apposita  sezione  dell'albo,  dandone  pronta
informazione alla stessa. Le imprese  indicano  negli  atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo. 
  6. Con il regolamento  di  cui  al  comma  4  sono  disciplinati  i
procedimenti e le condizioni di estensione  dell'attivita'  ad  altri
rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.