Art. 62. Esercizio dell'attivita' di riassicurazione ((1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.)) 2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.