Art. 62. 
             Esercizio dell'attivita' di riassicurazione 
 
  ((1. L'IVASS determina, con regolamento, le  disposizioni  relative
alle condizioni di esercizio dell'attivita'  di  riassicurazione  nel
rispetto dei principi generali previsti dagli  articoli  63,  63-bis,
64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies,  66-sexies.1  e
66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e  prudente  gestione
dell'impresa.)) 
  2.  L'impresa  di   assicurazione   che   esercita   congiuntamente
l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui
al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.