Art. 64. 
                      (( (Riserve tecniche) )) 
 
  ((1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla
fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,  sufficienti
in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle  sue  attivita'
nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III. 
  2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato  in  conformita'
del Titolo III, Capo II.))