Art. 65. 
          (( (Attivi a copertura delle riserve tecniche) )) 
 
  ((1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64  sono  coperte  con
attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo  38  e
dell'articolo 41. 
  1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a  copertura
delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli  impegni  e
alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e  dalla
retrocessione.))