Art. 65-bis. 
    (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa di riassicurazione deve  tenere  un  registro  da  cui
risultano le attivita' a copertura delle riserve  tecniche  dei  rami
vita e dei rami danni. In qualsiasi momento  l'importo  degli  attivi
iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei  movimenti,
almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 
  ((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi  a  copertura  delle
riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto  dei
debiti contratti per la loro acquisizione  e  delle  eventuali  poste
rettificative  e  sono  valutati  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'articolo 35-quater.)) 
  ((1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le  riserve
tecniche relative alle accettazioni in  retrocessione  devono  essere
gestiti   ed   organizzati   separatamente   dalle    attivita'    di
riassicurazione senza possibilita' di trasferimenti.)) 
  2. Le  attivita'  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche  ed
iscritte   nel   registro   sono   riservate   in   modo    esclusivo
all'adempimento   delle   obbligazioni   assunte   dall'impresa    di
riassicurazione con  i  contratti  ai  quali  le  riserve  stesse  si
riferiscono. Le attivita' di  cui  al  presente  comma  costituiscono
patrimonio  separato   rispetto   alle   altre   attivita'   detenute
dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro. 
  3.  L'impresa  di   riassicurazione   comunica   all'((IVASS))   la
situazione  delle  attivita'  risultante  dal  registro.  L'((IVASS))
determina, con regolamento, le disposizioni per la  formazione  e  la
tenuta del registro, con particolare riguardo  all'annotazione  delle
operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e  gli  schemi
per le comunicazioni periodiche.