Art. 66-quater. 
           ((( Requisiti Patrimoniali di Solvibilita' ))) 
 
  ((1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di
cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione  III,
ed all'articolo 47-bis.)) 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il Provvedimento 14 settembre 2010, (in G.U. 24/09/2010,  n.  224),
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo minimo della quota
di garanzia dell'impresa  di  riassicurazione  fissato  dall'art.  66
sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209,  in
euro 3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener  conto
delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato
da Eurostat". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 3 del presente Provvedimento entrano in  vigore
a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010".