Art. 66-septies. 
                     ( Riassicurazione finite ) 
 
  ((01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione  finite  o
esercita attivita' di riassicurazione finite adotta adeguati processi
e  procedure  di  reportistica  ed  e'  in  grado  di   identificare,
quantificare, monitorare, gestire, controllare e  segnalare  in  modo
adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attivita'.)) 
  ((1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce  specifiche  disposizioni
per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite nel rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea e vigila  sul  rispetto  delle
condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.))