Art. 67. 
               ( Attivita' in regime di stabilimento ) 
 
  1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni  applicabili
alle sedi secondarie di imprese di  riassicurazione  ((di  uno  Stato
terzo)), nel rispetto dei principi generali di  cui  al  Capo  I  del
presente Titolo nonche' le disposizioni alle  stesse  applicabili  in
materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al  Titolo
VIII. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo  e  ivi  autorizzate
all'esercizio congiunto dell'assicurazione e  della  riassicurazione,
che chiedono di esercitare nel territorio della  Repubblica  la  sola
riassicurazione.