Art. 68. 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. L'IVASS autorizza preventivamente  l'acquisizione,  a  qualsiasi
titolo, in  un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  di
partecipazioni che comportano il controllo o  l'acquisizione  di  una
partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni  o  quote  gia'
possedute. 
  2.  L'IVASS   autorizza   preventivamente   le   variazioni   delle
partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti  di  voto  o  del
capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o  50  per
cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il  controllo
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
  2-bis Ai fini dell'applicazione  dei  Capi  I  e  II  del  presente
Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da  parte
di piu' soggetti  che  intendono  esercitare  in  modo  concertato  i
relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi  forma  conclusi,
quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate,  configurino
una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2. 
  3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria  anche  per
l'acquisizione  del  controllo  di  una  societa'  che   detiene   le
partecipazioni di cui al medesimo comma. Le  autorizzazioni  previste
dal presente articolo si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via
diretta o indiretta, del controllo  derivante  da  un  contratto  con
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del
suo statuto. 
  4.  L'IVASS  individua,  con  regolamento,  i  soggetti  tenuti   a
richiedere  l'autorizzazione  quando  i   diritti   derivanti   dalle
partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti  a
un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 
  5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione  quando  ricorrono  condizioni
atte a  garantire  una  gestione  sana  e  prudente  dell'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione,  valutando  la  qualita'   del
potenziale acquirente e la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
acquisizione   avuto   riguardo   anche    ai    possibili    effetti
dell'operazione  sulla  protezione  degli   assicurati   dell'impresa
interessata, sulla base dei  seguenti  criteri:  la  reputazione  del
potenziale acquirente ((da valutarsi in conformita' a quanto previsto
dall'ordinamento   europeo   anche   tenuto   conto   dei    relativi
orientamenti, disposizioni  e  raccomandazioni,)),  ivi  compreso  il
possesso  dei  requisiti  previsti  ai  sensi  dell'articolo  77;  il
possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di
coloro  che,  in  esito  all'acquisizione,  svolgeranno  funzioni  di
amministrazione, direzione e  controllo  nell'impresa;  la  solidita'
finanziaria del potenziale acquirente; la capacita'  dell'impresa  di
rispettare  a  seguito  dell'acquisizione  le  disposizioni  che   ne
regolano l'attivita'; l'idoneita'  della  struttura  del  gruppo  del
potenziale  acquirente  a  consentire  l'esercizio   efficace   della
vigilanza; l'assenza  di  fondato  sospetto  che  l'acquisizione  sia
connessa  ad  operazioni  di  riciclaggio  o  di  finanziamento   del
terrorismo. 
  5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre  Autorita'
competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia  una  banca,
un'impresa di investimento  o  una  societa'  di  gestione  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva  2009/65/CE
autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti  di  cui  all'articolo
204, comma 1, lettere b) o c), ad essi  relativi.  Si  applicano,  in
tali casi, le disposizioni di cui all'articolo  204,  commi  1-bis  e
1-ter. 
  6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e  3  partecipano  soggetti
appartenenti  a  Stati  terzi  che  non  assicurano   condizioni   di
reciprocita', l'IVASS comunica  la  richiesta  di  autorizzazione  al
Ministro  dello  sviluppo  economico,  su  proposta  del   quale   il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo'  vietare,  entro  un  mese
dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione. 
  7. L'IVASS puo'  sospendere  o  revocare  l'autorizzazione,  tenuto
conto delle partecipazioni acquisite  o  rafforzate  per  effetto  di
accordi  di  cui  all'articolo  70  o  di  altri  eventi   successivi
all'autorizzazione. 
  8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o  sospendono
l'autorizzazione  sono  adeguatamente  motivati  e  sono  prontamente
comunicati al richiedente e all'impresa  interessata  e  sono  quindi
pubblicati nel Bollettino. 
  9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di  attuazione
sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario,
e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di  voto
rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi  1
e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non  sono  computati
ai fini  dell'applicazione  dei  medesimi  commi  ed  i  criteri  per
l'individuazione dei casi di influenza notevole.