Art. 69. 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1.  Chiunque  intende   divenire   titolare   ((di   partecipazioni
indicate)) dall'articolo 68  in  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione ne da' comunicazione all'((IVASS)). Negli altri  casi
le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare
ha superato, in aumento o in diminuzione,  la  misura  stabilita  con
regolamento adottato dall'((IVASS)). 
  2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere  a  proprio  nome
partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'((IVASS))  le
generalita' dei fiducianti. 
  3. L'((IVASS)), al fine di verificare l'osservanza  degli  obblighi
indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni,  ordinare
l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti
comunque interessati. 
  4. L'((IVASS)), con regolamento, determina presupposti,  modalita',
termini e contenuto delle comunicazioni previste dai  commi  1  e  2,
anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta
o  e'  attribuito  ad  un  soggetto  diverso  dal  titolare   ((delle
partecipazioni)).