Art. 70. 
                 Comunicazione degli accordi di voto 
 
  1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per  oggetto  o
per  effetto  l'esercizio  concertato  del  voto  in  un'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla
e'  comunicato  all'((IVASS))  dai  partecipanti  ovvero  dai  legali
rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si  riferisce.  L'((IVASS))
stabilisce  in  via  generale  i  termini  e   le   modalita'   della
comunicazione. 
  2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del  voto  tale  da
pregiudicare  la   sana   e   prudente   gestione   dell'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione, l'((IVASS))  puo'  sospendere  il
diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso  e  stabilire  un
termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo  devono
essere alienate. 
  3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e
4 dell'articolo 69.