Art. 75. 
                       Protocolli di autonomia 
 
  1. Al fine dell'applicazione del presente  capo,  l'((IVASS))  puo'
richiedere, in ogni momento, ai titolari di  partecipazioni  indicate
dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
((...)), una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei  termini
prescritti dall'Istituto  in  via  generale  o  in  via  particolare,
attestante  la  natura  e  l'entita'  dei  rapporti   finanziari   ed
operativi, nonche' le misure e  gli  impegni  che  i  titolari  delle
partecipazioni  intendono   adottare   per   assicurare   l'autonomia
dell'impresa. 
  2. L'((IVASS)) puo' sospendere il diritto di voto dei  titolari  di
partecipazioni  che  hanno  rifiutato  la   dichiarazione   o   hanno
comunicato dati falsi o hanno disatteso gli  impegni  assunti,  avuto
riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.