Art. 76. 
 
Requisiti di  professionalita',  onorabilita'  e  indipendenza  degli
esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali 
 
  ((1. I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di
direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni  fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere
idonei allo svolgimento dell'incarico.)) ((65)) 
  1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ((dimostra))
all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione, di controllo  nonche'  i  soggetti  titolari  di  funzioni
fondamentali sono in possesso dei ((requisiti e  criteri  di  cui  ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.)). ((65)) 
  ((1-ter. Ai fini  del  comma  1,  gli  esponenti  aziendali  devono
possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfare criteri di competenza e  correttezza,  dedicare  il  tempo
necessario  all'efficace  espletamento  dell'incarico  in   modo   da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione.)) ((65)) 
  ((1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  regolamento
adottato  sentito  l'IVASS,  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua: 
    a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti; 
    b) i  requisiti  di  professionalita'  ed  indipendenza  graduati
secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e
complessita' del ruolo ricoperto; 
    c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire  e
con  le  caratteristiche   dell'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo; 
    d) i criteri di correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive  da
queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti  ad  attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile  di
incidere sulla correttezza dell'esponente; 
    e) i limiti al  cumulo  di  incarichi  per  gli  esponenti  delle
imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  graduati  secondo
principi di proporzionalita'; 
    f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata.)) ((65)) 
  ((1-quinques. Con il regolamento di  cui  al  comma  1-quater  sono
altresi' determinati i casi  in  cui  tali  requisiti  e  criteri  di
idoneita' si applicano a coloro che  svolgono  funzioni  fondamentali
nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.)) ((65)) 
  ((1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese
di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneita' dei propri
esponenti e l'adeguatezza complessiva  dell'organo,  documentando  il
processo  di  analisi  e  motivando  opportunamente   l'esito   della
valutazione. In caso di specifiche e  limitate  carenze  riferite  ai
criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i  medesimi
organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La  valutazione
riguarda altresi' i titolari delle funzioni fondamentali.)) ((65)) 
  ((2.  Il  difetto  di  idoneita',  iniziale  o  sopravvenuto  o  la
violazione  al  cumulo  degli  incarichi   determina   la   decadenza
dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo  di  appartenenza  entro
trenta  giorni  dalla  nomina  o   dalla   conoscenza   del   difetto
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo  la
valutazione  e  la  pronuncia   della   decadenza   sono   effettuate
dall'organo  che  li  ha  nominati.  La  sostituzione  e'  comunicata
all'IVASS.)) ((65)) 
  ((2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini  da  esso  stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri  gravanti  sui  soggetti
vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti
al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari  delle  funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle  imprese
e delle eventuali misure adottate ai sensi  del  comma  1-sexies.  In
caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza  dalla  carica.))
((65)) 
  3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti  dal
codice civile o dallo statuto  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione, ((si applicano i commi 2 e 2-bis.)). ((65)) 
  4. Il regolamento di  cui  ((ai  commi  1-quater  e  1-quinquies.))
stabilisce le cause che comportano la  sospensione  temporanea  dalla
carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita'
indicate nel comma 2. ((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che le presenti modifiche "si applicano alle nomine  successive  alla
data di entrata in vigore del regolamento previsto  dall'articolo  76
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto".