Art. 77. 
                     Requisiti dei partecipanti 
 
  ((1. I  titolari  delle  partecipazioni  indicate  all'articolo  68
devono possedere requisiti di onorabilita' e  soddisfare  criteri  di
competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e  prudente
gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.)) ((65)) 
  ((1-bis. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  regolamento
adottato  sentito  l'IVASS,  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua: 
    a) i requisiti di onorabilita'; 
    b) i criteri di competenza, graduati in  relazione  all'influenza
sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che
il titolare della partecipazione puo' esercitare; 
    c) i criteri di correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle  sanzioni  o
misure correttive da queste  irrogate,  a  provvedimenti  restrittivi
inerenti ad attivita' professionali  svolte,  nonche'  a  ogni  altro
elemento suscettibile  di  incidere  sulla  correttezza,  inclusa  la
reputazione, del titolare della partecipazione.)) ((65)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. 
  3. ((Qualora non siano soddisfatti i requisiti e  i  criteri))  non
possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti,  che
consentono  di  influire   sull'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie  di
cui al comma 1. In  caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  o  il
diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma  1,  sono  impugnabili  secondo  le
previsioni del codice civile.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta
anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o,  se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta  solo  a  deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese,  entro  sei  mesi  dalla
data del deposito. Le partecipazioni per le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione della relativa assemblea. ((65)) 
  4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei
soggetti ((che non soddisfano i  requisiti  e  i  criteri))  ((sono))
alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS. ((65)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che le presenti modifiche "si applicano a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  regolamento  previsto  dall'articolo  77  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dal
presente decreto".