Art. 79. Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione 1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione ((...)) puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese. ((2. Quando le partecipazioni in una societa' controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'IVASS puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'.)) ((3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonche' i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81.)) ((3-bis. L'IVASS puo' condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilita' della stessa.)) ((3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla societa' partecipata.)) 4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione ((...)) che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.