Art. 79. 
Partecipazioni  assunte  dalle  imprese   di   assicurazione   e   di
                           riassicurazione 
 
  1. L'impresa di assicurazione e  di  riassicurazione  ((...))  puo'
assumere  partecipazioni,  anche  di  controllo,  in  altre  societa'
ancorche' esercitino attivita'  diverse  da  quelle  consentite  alle
stesse imprese. 
  ((2. Quando le partecipazioni in una societa' controllata,  assunte
ai sensi  del  comma  1,  hanno  carattere  di  strumentalita'  o  di
connessione con l'attivita' assicurativa  o  riassicurativa,  l'IVASS
puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'.)) 
  ((3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i  criteri
per  individuare  le  operazioni  di  assunzione  di   partecipazioni
soggette   a   comunicazione   preventiva   ovvero   sottoposte    ad
autorizzazione preventiva, nonche' i presupposti per l'esercizio  dei
poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81.)) 
  ((3-bis. L'IVASS puo'  condizionare  o  negare  l'autorizzazione  o
l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione  preventiva
qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione
dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilita' della stessa.)) 
  ((3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni
altra assunzione di partecipazioni,  quando  la  stessa,  da  sola  o
unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente  in  base  al
patrimonio netto o  al  totale  degli  investimenti  dell'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione ovvero  rispetto  all'entita'  dei
diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti  che  consentono
di influire sulla societa' partecipata.)) 
  4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano  anche  per
ogni altra assunzione ((...)) che riguardi partecipazioni in  imprese
di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga  al  presente
capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall'articolo
68 in altre imprese di assicurazione o di  riassicurazione  italiane,
si applicano le disposizioni di cui al capo I.