Art. 81. 
 
                        Vigilanza prudenziale 
 
  1. L'((IVASS)), al fine di verificare l'osservanza  degli  obblighi
((indicati nell'articolo 79)), puo' chiedere informazioni ai soggetti
comunque interessati. 
  2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla  stabilita'
dell'impresa,   avuto   riguardo   alla   natura   ed   all'andamento
dell'attivita' svolta dalla  societa'  partecipata,  alla  dimensione
dell'investimento ((...)) dell'impresa,  l'((IVASS))  ordina  che  la
stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di  sotto
del controllo, assegnando a  tal  fine  un  termine  compatibile  con
l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la
stabilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
  3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine,  l'((IVASS))
nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o,  se
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un  commissario  per
la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone  al
((Ministro dello sviluppo economico)) l'adozione del provvedimento di
amministrazione straordinaria oppure  la  revoca  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'. 
  ((4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta,
in ogni caso, la decurtazione di pari  importo  dai  fondi  propri  a
copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione.))