Art. 88. 
                      Disposizioni applicabili 
 
  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno  sede
legale nel territorio della Repubblica redigono il  bilancio  secondo
la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  3. Le disposizioni relative ai rami vita si  applicano  anche  alle
imprese di assicurazione che esercitano  solo  l'attivita'  nei  ramo
malattia   esclusivamente   o   principalmente   secondo   i   metodi
dell'assicurazione dei rami vita.