Art. 89. 
 
                      Disposizioni particolari 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai  provvedimenti
di attuazione, si applicano  le  disposizioni  del  codice  civile  e
quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173,  ed  al  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38. 
  2. E' consentita la tenuta di una contabilita'  plurimonetaria.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice
civile, l'((IVASS)), con regolamento, puo' prescrivere  o  consentire
che la nota integrativa  sia  redatta  in  migliaia  di  euro  oppure
prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia,
sentita la CONSOB per le societa' quotate.