Art. 9. 
 
                  Regolamenti e altri provvedimenti 
 
  1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. I regolamenti adottati  dall'((IVASS))  ai  sensi  del  presente
codice sono emanati ((...)) nel  rispetto  della  procedura  prevista
dall'articolo 191, commi 4 e 5. 
  3.  L'((IVASS))  stabilisce,  con  regolamento,  i  termini  e   le
procedure  per  l'adozione  degli  atti  e   dei   provvedimenti   di
competenza. L'((IVASS)) disciplina, in  particolare,  i  procedimenti
relativi all'accertamento delle violazioni ed  all'irrogazione  delle
sanzioni nel rispetto dei principi  della  facolta'  di  denuncia  di
parte,  della   piena   conoscenza   degli   atti   istruttori,   del
contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione  tra
le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano,  in  quanto
compatibili, i principi  sull'individuazione  e  sulle  funzioni  del
responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge  7  agosto
1990, n. 241. L'((IVASS)) determina i casi di necessita' ed urgenza o
i motivi di riservatezza per cui e' consentito derogare  ai  principi
sanciti nel presente comma. 
  4.   Le   disposizioni   del   presente   codice   che    prevedono
un'autorizzazione    dell'((IVASS))    possono    essere    applicate
dall'Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie  di  atti  o  di  soggetti.  Le  autorizzazioni
rilasciate dall'((IVASS)) in via generale sono rese pubbliche secondo
le modalita' previste per i regolamenti. 
  5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di
carattere generale  adottati  dall'((IVASS))  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonche' ogni altro provvedimento
rilevante  relativo  ai  soggetti  sottoposti   a   vigilanza,   sono
pubblicati dall'((IVASS)) nel suo bollettino entro il mese successivo
a quello  della  loro  adozione  e  sono  altresi'  resi  prontamente
disponibili sul suo sito Internet. 
  6. Entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  tutti  i  regolamenti  e  i
provvedimenti di carattere generale emanati  ai  sensi  del  presente
codice  sono  pubblicati,  a  cura  del  ((Ministero  dello  sviluppo
economico)), in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel
corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di  nuovi  o  siano
intervenute modifiche di quelli gia' emanati.