Art. 90 
                               Schemi 
 
  ((1. L'IVASS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  codice
civile, al decreto legislativo 9  aprile  1991  n.  127,  al  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173,  ed  al  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina: 
    a) gli schemi di bilancio; 
    b) il  piano  dei  conti  che  le  imprese  adottano  nella  loro
gestione; 
    c) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del  bilancio
di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche; 
    d) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del  bilancio
di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.)). 
  2.  L'((IVASS)),   con   regolamento,   puo'   emanare   istruzioni
esplicative ed applicative, prescrivere  informazioni  integrative  o
piu' dettagliate, anche in materia di operazioni con parti  correlate
e  di  accordi  non  risultanti  dallo  stato  patrimoniale  di   cui
all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del  codice
civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e  o-sexies),
del decreto legislativo 9  aprile  1991,  n.  127.  L'((IVASS))  puo'
altresi'  stabilire  la  documentazione  necessaria  all'espletamento
delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul  bilancio  di
esercizio e sul bilancio consolidato. (11) 
  3. Le modalita' di tenuta del sistema contabile  devono  consentire
il  raccordo  con  i  conti  di  bilancio  secondo  quanto   disposto
dall'((IVASS)) con regolamento. 
  4.  I  poteri  dell'((IVASS))  sono  esercitati  nel  rispetto  dei
principi contabili internazionali  nei  confronti  dei  soggetti  che
redigono il bilancio  di  esercizio  o  il  bilancio  consolidato  in
conformita'  ai  principi  contabili  internazionali.  Al   fine   di
verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'((IVASS))
puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa'  ed  agli
enti controllati da imprese di  assicurazione  e  di  riassicurazione
ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e societa'. Nel caso
in cui la societa' o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra
autorita', l'((IVASS)) ne richiede la collaborazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 ha disposto (con l'art. 6,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  bilanci
e alle  relazioni  relativi  agli  esercizi  aventi  inizio  da  data
successiva a quella della sua entrata in vigore".