Art. 91. 
 
                        Principi di redazione 
 
  1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui
all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti  finanziari  ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato  membro
dell'Unione europea e  che  non  redigono  il  bilancio  consolidato,
redigono  il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'  ai   principi
contabili internazionali. 
  2.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui
all'articolo 88, comma 1,  ((...))  che  non  utilizzano  i  principi
contabili internazionali, redigono  il  bilancio  in  conformita'  al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.  Per  ciascun  patrimonio
destinato costituito ai sensi dell'articolo  2447-bis,  primo  comma,
lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio  di  esercizio
un separato  rendiconto  redatto  secondo  le  disposizioni  previste
dall'articolo 89.