Art. 93. 
 
                      Deposito e pubblicazione 
 
  1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui
all'articolo 88, comma 1, ((...)) sono  tenute  al  deposito  e  alla
pubblicazione del bilancio ai sensi  dell'articolo  2435  del  codice
civile. 
  2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  sono  soggette
all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della
societa' di revisione ((...)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  4. Le imprese di assicurazione che esercitano  il  ramo  assistenza
depositano, in  allegato  al  bilancio,  una  relazione  dalla  quale
risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per
far fronte agli impegni assunti. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).