Art. 94 
                      Relazione sulla gestione 
 
  1. Il  bilancio  deve  essere  corredato  da  una  relazione  degli
amministratori  ((  contenente  un'analisi  fedele,  equilibrata   ed
esauriente della  situazione  dell'impresa  e  dell'andamento  e  del
risultato della gestione nel suo complesso, nonche'  una  descrizione
dei principali rischi e incertezze cui l'impresa  e'  esposta.  Dalla
relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano )): 
    a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; 
    b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; 
    c) le forme riassicurative  maggiormente  significative  adottate
nei principali rami esercitati; 
    d) le attivita' di ricerca e  di  sviluppo  e  i  nuovi  prodotti
immessi sul mercato; 
    e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; 
    ((e-bis) gli obiettivi e le politiche  di  gestione  del  rischio
finanziario e la politica di copertura per  principali  categorie  di
operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di  prezzo,
di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi; )) 
    f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; 
    g) il numero e il valore nominale delle azioni o  quote  proprie,
delle  azioni  o  quote   dell'impresa   controllante   detenute   in
portafoglio, di quelle acquistate e  di  quelle  alienate  nel  corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
    h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra  imprese
controllanti,  controllate  e  consociate,  nonche'  i  rapporti  con
imprese collegate; 
    i)  l'evoluzione  prevedibile  della  gestione,  con  particolare
riguardo allo sviluppo del  portafoglio  assicurativo,  all'andamento
dei sinistri e alle eventuali  modifiche  alle  forme  riassicurative
adottate; 
    l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
  ((1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la
complessita' degli  affari  dell'impresa  e  contiene,  nella  misura
necessaria  alla  comprensione  della   situazione   dell'impresa   e
dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori  di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita'  specifica  dell'impresa,  comprese   le   informazioni
attinenti  all'ambiente  e  al  personale.  L'analisi  contiene,  ove
opportuno,  riferimenti   agli   importi   riportati   nel   bilancio
dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.)) 
  2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle
azioni o quote detenute, acquistate o  alienate  per  il  tramite  di
societa' fiduciaria o per interposta persona. ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art.  5,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  bilanci
relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva  a  quella
della sua entrata in vigore."