Art. 95. 
 
                          Imprese obbligate 
 
  1. Le imprese di assicurazione e  di  riassicurazione  aventi  sede
legale nel territorio della Repubblica ((...)) che controllano una  o
piu' societa', redigono  il  bilancio  consolidato  conformemente  ai
principi contabili internazionali. 
  2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese  di  partecipazione
assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di
una o piu' imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione  ovunque
costituite. 
  2-bis. Al medesimo  obbligo  sono  soggette  anche  le  imprese  di
partecipazione finanziaria mista  con  sede  legale  in  Italia,  che
detengono il controllo di una o piu' imprese di  assicurazione  o  di
riassicurazione ovunque costituite, qualora il  settore  di  maggiori
dimensioni  all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia   quello
assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30  maggio
2005, n. 142. 
  3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio  consolidato
sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.