Art. 99. 
 
                         Data di riferimento 
 
  1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con  la
data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa  controllante
obbligata alla redazione. ((Nel caso quest'ultima sia  un'impresa  di
partecipazione   assicurativa   o   un'impresa   di    partecipazione
finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di
riferimento coincide con la data  di  chiusura  dell'esercizio  delle
imprese assicurative controllate.))