Art. 11.
             (Semplificazione di procedimenti in materie
              di competenza del Ministero dell'interno)
1.  Ai  sensi  dell'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive   modificazioni,   con   regolamenti   emanati   ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati   i   procedimenti   previsti  dalle  lettere  seguenti,
intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:
a)  procedimento  per  la  compilazione  del  rapporto  informativo e
l'attribuzione  del  giudizio complessivo al personale della pubblica
sicurezza:  articolo  53  del  testo  unico  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a
67  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,   e   successive  modificazioni;  articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 337, e successive
modificazioni;  articoli  2  e  20  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;
b)   procedimento  per  l'accertamento  della  capacita'  tecnica  di
fochino:  articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo  1956,  n.  302,  e articolo 89 del regolamento di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
 
          Note all'art. 11:
              - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. l.
              -   Si  riporta  il  testo dell'art. 17, comma 2, della
          citata legge n. 400 del 1988:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  53 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
          «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli  impiegati  civili  dello  Stato»  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22):
              «Art.  53  (Impossibilita' di compilazione del rapporto
          informativo.  Compilazione  del  rapporto  per il personale
          comandato e fuori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non
          sia   stata   possibile   la   compilazione   del  rapporto
          informativo  da  parte degli organi competenti, il giudizio
          complessivo  e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
          valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
              Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
          fine  dell'anno  si  trova  in  servizio nella posizione di
          comandato  o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
          Stato e' compilato dagli organi di questa.
              Nel  caso  che  il  servizio  prestato nelle suindicate
          posizioni     sia    di    durata    inferiore    all'anno,
          l'amministrazione  anzidetta provvede alla compilazione del
          rapporto  sulla  base  anche  degli  elementi  di  giudizio
          forniti  dall'amministrazione  presso  cui  l'impiegato  ha
          prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
              Per  l'impiegato  in  servizio  presso  amministrazioni
          diverse  da  quelle  statali,  il  rapporto  informativo e'
          compilato   dall'amministrazione  di  appartenenza  tenendo
          conto    anche   degli   elementi   di   giudizio   forniti
          dall'amministrazione    presso   cui   l'impiegato   presta
          servizio.
              In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta
          ferma  la  competenza  dell'amministrazione  cui appartiene
          l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».
              - Si riporta il testo degli articoli 62, 63, 64, 65, 66
          e  67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,   n.   335,   e   successive  modificazioni,  recante
          «Ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato che
          espleta  funzioni  di  polizia»  (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158):
              «Art.  62 (Rapporti informativi). - Per il personale di
          cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
          a  dirigente  superiore, deve essere redatto, entro il mese
          di gennaio  di ciascun anno, un rapporto informativo che si
          conclude   con   il   giudizio   complessivo  di  «ottimo»,
          «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
              Il giudizio complessivo deve essere motivato.
              Al  personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
          si  riferisce  il  rapporto informativo, sia stata inflitta
          una  sanzione  disciplinare  piu' grave della deplorazione,
          non   puo'   essere   attribuito  un  giudizio  complessivo
          superiore a «buono».
              Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
          le  modalita'  in  base  alle  quali deve essere redatto il
          rapporto  informativo,  volto  a  delineare la personalita'
          dell'impiegato,  tenendo  conto  dei  seguenti parametri di
          giudizio,  da  prevedere  in  tutto o in parte in relazione
          alle  diverse  funzioni  attribuite al personale di ciascun
          ruolo ed alle relative responsabilita':
                1) competenza professionale;
                2) capacita' di risoluzione;
                3) capacita' organizzativa;
                4) qualita' dell'attivita' svolta;
                5) altri elementi di giudizio.
              Per  ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
          previsti  piu'  elementi  di giudizio, per ognuno dei quali
          sara'  attribuito  dall'organo competente alla compilazione
          del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
          65  e  66,  un  punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
          massimo di 3.
              Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
          mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
          titoli,   in   relazione   alle   esigenze   delle  singole
          carriere.».
              «Art.  63 (Giudizio complessivo). - L'organo competente
          ad  esprimere  il giudizio complessivo di cui ai successivi
          articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o
          in   meno,   nei   limiti  indicati  all'ultimo  comma  del
          precedente   articolo,   i  punteggi  relativi  ai  singoli
          elementi di giudizio.
              Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due
          punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo
          previsto per ciascun elemento.
              L'appartenente  alla  Polizia di Stato prima di apporre
          la  firma  sul  modulo  con  il  quale gli e' comunicato il
          giudizio   complessivo,   prende   visione   del   rapporto
          informativo.
              Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
          al  consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare
          il ricorso in piego chiuso.».
              «Art.  64  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale in servizio presso il
          Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -  Il  rapporto
          informativo,   per  il  personale  in  servizio  presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:
                a) per   il  primo  dirigente,  dal  direttore  della
          direzione  centrale  o  ufficio  dove  presta  servizio; il
          rapporto  informativo  viene vistato dal capo della polizia
          che, per il tramite della Direzione centrale del personale,
          lo  trasmette  con  le proprie osservazioni al consiglio di
          amministrazione per il giudizio complessivo;
                b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
          capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
          da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal
          direttore  della  direzione  o  ufficio  centrale presso il
          quale prestano servizio che, per il tramite della direzione
          centrale   del  personale,  lo  trasmette  con  le  proprie
          osservazioni   al   consiglio  di  amministrazione  per  il
          giudizio complessivo;
                c) per  il  commissario  ed  il  vice  commissario  o
          qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
          la  quale  prestano  servizio.  Il  giudizio complessivo e'
          espresso dal capo della polizia;
                d) per  il  personale dei ruoli degli ispettori e dei
          sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
          divisione  da  cui  dipende.  Il  giudizio  complessivo  e'
          espresso  dal  direttore della direzione o ufficio centrale
          presso il quale presta servizio;
                e) per  il  personale  dei  ruoli  degli assistenti e
          degli  agenti  o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
          quale  direttamente  dipende.  Il  giudizio  complessivo e'
          espresso  dal  direttore della divisione presso la quale il
          personale interessato presta servizio.
              Per  il  personale  in servizio presso l'ufficio per il
          coordinamento  e  la  pianificazione  di  cui  all'art.  5,
          lettera  a)  della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente
          alla  compilazione del rapporto informativo e' il direttore
          dell'ufficio predetto.
              Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso
          uffici  a  composizione  interforze  diretti da ufficiali o
          funzionari  delle altre Forze di polizia indicate nell'art.
          16  della  legge  1° aprile  1981,  n. 121, competenti alla
          compilazione  sono  i  dirigenti  della  Polizia  di Stato,
          individuati  con il regolamento di semplificazione previsto
          dall'art.  1  della  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  previa
          acquisizione  degli  elementi  di  valutazione da parte del
          competente capo dell'ufficio.
              Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
          ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
          della  Polizia  di  Stato.  In  mancanza di dirigenti della
          Polizia  di  Stato, organi competenti alla compilazione dei
          rapporti   informativi   sono  gli  appartenenti  ai  ruoli
          sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
          precedente.
              Fino   all'emanazione   del   suddetto  regolamento  di
          semplificazione,   le   modalita'  per  l'attuazione  delle
          disposizioni   di   cui   ai  commi  terzo  e  quarto  sono
          individuate  con  decreto del capo della polizia- direttore
          generale della pubblica sicurezza.
              Le  disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma
          si  applicano  a  decorrere  dall'anno  2002,  in relazione
          all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
              «Art.  65  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale in servizio presso le
          questure   e   gli   uffici   dipendenti).  -  Il  rapporto
          informativo,  per  il  personale di cui al presente decreto
          legislativo  in servizio presso le questure e gli uffici da
          esse  dipendenti,  ai  sensi  dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' compilato:
                a) per  il primo dirigente, dal questore; il rapporto
          informativo  viene  vistato dal capo della Polizia che, per
          il  tramite  della  direzione  centrale  del  personale, lo
          trasmette  con  le  proprie  osservazioni  al  consiglio di
          amministrazione per il giudizio complessivo;
                b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
          capo,  dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono
          o  dal  vice questore vicario nell'ipotesi che il personale
          stesso  non  dipenda  da  un  primo  dirigente. Il rapporto
          informativo  viene vistato dal questore che, per il tramite
          della direzione centrale del personale, lo trasmette con le
          proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il
          giudizio complessivo;
                c) per  il  commissario,  il  vice  commissario ed il
          personale  dei  ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti,
          dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore
          vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da
          un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal
          questore;
                d) per  il  personale  dei  ruoli  degli assistenti e
          degli  agenti,  dal  funzionario  o  dall'ispettore  o  dal
          sovrintendente  dal quale direttamente dipende. Il giudizio
          complessivo  e'  espresso  dal  primo  dirigente o dal vice
          questore  vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non
          dipenda da un primo dirigente.
              Alla  compilazione  del  rapporto  informativo  per  il
          personale   in   servizio  presso  le  sezioni  di  polizia
          giudiziaria   costituite  nelle  Procure  della  Repubblica
          presso  i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e
          le   Preture   sono  competenti  gli  organi  previsti  dal
          precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'art.
          10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          luglio 1989, n. 271.».
              «Art.  66  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto  informativo  per  il personale in servizio presso
          uffici  e  reparti  periferici  dipendenti dal Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza). - 1. Gli organi competenti per
          la  compilazione  del rapporto informativo per il personale
          del  presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettera  a), numeri 4, 5, 6 e 7, e
          lettere   b)   e  c),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 marzo  2001, n. 208, sono individuati con il
          regolamento  di  semplificazione  previsto  dall'articolo 1
          della  legge  8 marzo  1999, n. 50. Fino all'emanazione del
          suddetto   regolamento   di   semplificazione,  gli  organi
          competenti  sono  individuati  con  decreto  del capo della
          Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».
              «Art.  67  (Rapporto  informativo  per  il personale in
          posizione  di comando o fuori ruolo). - Per il personale di
          cui  al presente decreto nella posizione di comando o fuori
          ruolo,  si  applica  l'art.  53  del testo unico 10 gennaio
          1957, n. 3, per quanto compatibile.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  337, e
          successive   modificazioni,   recante   «Ordinamento  della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o  tecnica»  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
          1982, n. 158):
              «Art.   2   (Norme   applicabili).   -   Al   personale
          appartenente  ai  ruoli  di  cui  al precedente articolo si
          applicano,   per   quanto   compatibili,   le  disposizioni
          dell'ordinamento  del  personale della Polizia di Stato che
          espleta   funzioni  di  polizia,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche'
          al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.   339,   limitatamente   al   trasferimento   in   altre
          amministrazioni  dello  Stato,  salvo  quanto  diversamente
          stabilito dal presente decreto legislativo.
              L'equiparazione  del  personale  dei ruoli suddetti con
          quello  che  espleta  funzioni  di polizia e' fissata nella
          allegata tabella B.».
              - Si  riportano  gli  articoli 2  e  20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e
          successive  modificazioni,  recante  «Ordinamento dei ruoli
          professionali   dei   sanitari   della  Polizia  di  Stato»
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 1982, n.
          158):
              «Art.   2   (Norme   applicabili).   -   Al   personale
          appartenente   ai   ruoli  professionali  dei  sanitari  si
          applicano  le  disposizioni  dell'ordinamento del personale
          della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  e  dell'ordinamento  del  personale  della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o   tecnica,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.».
              «Art.  20  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto  informativo  per  il personale in servizio presso
          gli  uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
          del  personale  di  cui  al presente decreto legislativo in
          servizio   presso  gli  uffici  e  reparti  periferici,  e'
          compilato:
                a) per il primo dirigente medico, dal direttore della
          direzione   o   ufficio  centrale  del  Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente
          generale  medico;  il rapporto viene vistato dal capo della
          polizia  che,  per  il tramite della direzione centrale del
          personale,  lo  trasmette  con  le  proprie osservazioni al
          consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
                b) per  il  personale  del ruolo direttivo, dal primo
          dirigente  medico  dal quale direttamente dipende. Nel caso
          in  cui  il  personale  stesso  non  dipenda  da  un  primo
          dirigente  medico, il rapporto informativo e' compilato dal
          dirigente  dell'ufficio  o  reparto  presso il quale presta
          servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
          professionale  forniti  dal  competente  dirigente  medico,
          individuato  con il regolamento di semplificazione previsto
          dall'art.  1  della  legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto
          informativo  viene  vistato dal direttore della direzione o
          ufficio  centrale  da cui dipende che, per il tramite della
          Direzione  centrale  per le risorse umane, lo trasmette con
          le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per
          il  giudizio  complessivo. Fino all'emanazione del suddetto
          regolamento,   le  modalita'  di  attuazione  di  cui  alla
          presente  lettera  sono  individuate  con  decreto del capo
          della  Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza.
          Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno
          2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante
          «Norme   di   prevenzione   degli   infortuni   sul  lavoro
          integrative  di  quelle  generali  emanate  con decreto del
          Presidente   della   Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547»
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105):
              «Art.  27  (Licenza  per il mestiere del fochino). - Le
          operazioni di:
                a) disgelamento delle dinamiti;
                b) confezionamento   ed   innesco   delle  cariche  e
          caricamento dei fori da mina;
                c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
                d) eliminazione delle cariche inesplose;
          devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
          di  speciale  licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
          della  Commissione  tecnica  provinciale per gli esplosivi,
          dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
          soggettivi   di   idoneita'   da   parte   del  richiedente
          all'esercizio del predetto mestiere.
              La   Commissione,   di  cui  al  comma  precedente,  e'
          integrata  da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
          in ingegneria e uno in medicina.
              La   Commissione   deve   accertare  nel  candidato  il
          possesso:
                a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
          funzionalita' degli arti);
                b) della  capacita'  intellettuale  e  della  cultura
          generale indispensabili;
                c) delle cognizioni proprie del mestiere;
                d) della  conoscenza  delle  norme  di sicurezza e di
          legge  riguardanti  l'impiego degli esplosivi nei lavori da
          mina.
              Gli  aspiranti  alla  licenza devono far pervenire alla
          Prefettura   competente,   una   domanda  in  carta  libera
          specificante  l'oggetto della richiesta, le generalita' del
          richiedente, il domicilio o recapito.
              All'esame  gli  aspiranti devono esibire il libretto di
          lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
              A  datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
          delle  mansioni  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
              Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
          esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
          possono ottenere la licenza senza esame.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 89 del regio decreto
          6 maggio   1940,   n.   635,   recante   «Approvazione  del
          regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno
          1931,   n.   773,   delle   leggi  di  pubblica  sicurezza»
          (pubblicato   nel   supplemento  ordinario  della  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149):
              «Art.  89. - La commissione tecnica provinciale, di cui
          all'art.  49  della  legge, e' composta di un ufficiale del
          regio  esercito,  o  della  regia  marina,  o  della  regia
          aeronautica;  del  comandante  provinciale  dei  vigili del
          fuoco;  di  un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o
          del genio civile, o delle miniere, competente in materia di
          esplosivi, nonche' di un funzionario di pubblica sicurezza.
              Nei  casi  in  cui  le determinazioni della commissione
          riflettono  depositi di esplosivi da istituirsi per miniere
          o  cave,  l'ingegnere che fa parte della commissione stessa
          deve essere quello delle miniere.
              Per  il  rimborso  delle indennita' spettanti ai membri
          della  commissione,  si applicano le disposizioni dell'art.
          87 del presente regolamento.».