Art. 11. (Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno) 1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate: a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni; b) procedimento per l'accertamento della capacita' tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. l. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22): «Art. 53 (Impossibilita' di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo e' formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione. Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato e' compilato dagli organi di questa. Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno. Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il rapporto informativo e' compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio. In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.». - Si riporta il testo degli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158): «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente». Il giudizio complessivo deve essere motivato. Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono». Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 1) competenza professionale; 2) capacita' di risoluzione; 3) capacita' organizzativa; 4) qualita' dell'attivita' svolta; 5) altri elementi di giudizio. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.». «Art. 63 (Giudizio complessivo). - L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo previsto per ciascun elemento. L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.». «Art. 64 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato: a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo della polizia; d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio; e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio. Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore dell'ufficio predetto. Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio. Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza. Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.». «Art. 65 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti). - Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' compilato: a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal questore; d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.». «Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.». «Art. 67 (Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo). - Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158): «Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia e' fissata nella allegata tabella B.». - Si riportano gli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158): «Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.». «Art. 20 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, e' compilato: a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.». - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105): «Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le operazioni di: a) disgelamento delle dinamiti; b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; d) eliminazione delle cariche inesplose; devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere. La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina. La Commissione deve accertare nel candidato il possesso: a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita' degli arti); b) della capacita' intellettuale e della cultura generale indispensabili; c) delle cognizioni proprie del mestiere; d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina. Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito. All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato. A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza. Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.». - Si riporta il testo dell'art. 89 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149): «Art. 89. - La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, e' composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonche' di un funzionario di pubblica sicurezza. Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere. Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.».