Art. 12. (Disposizioni in materia di atti notarili) 1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: "ricevere" sono inserite le seguenti: "o autenticare"; b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: "Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni. 2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale dell'atto"; c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: "Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, e' necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonche' qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto"; d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: "e la condizione" sono soppresse; e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono inserite le seguenti: "e salvo per quelle soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale,"; f) l'articolo 77 e' abrogato. 2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari. 3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione". 4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa". 5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' la nullita' non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data. 6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale. 7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, e' corrisposta in modo virtuale. 2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale". 8. E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 9. All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse".
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 28, 51 e 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55) come ulteriormente modificati dalla presente legge: «Art. 28. - Il notaro non puo' ricevere o autenticare atti: 1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico; 2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori; 3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore. Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica. Il notaro puo' ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.». «Art. 51. - L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA L'atto deve contenere: 1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e' ricevuto; 2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui e' iscritto; 3° il nome, il cognome, la paternita', il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti. Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante; 4° la dichiarazione della certezza dell'identita' personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattorie per mezzo dei fidefacienti; 5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantita' delle cose che formano oggetto dell'atto; 6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre. Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identita' degli immobili stessi; 7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto; 8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti. Il notaro non potra' commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo cio' che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti. La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere omessa per espressa volonta' delle parti, purche' sappiano leggere e scrivere. Di tale volonta' si fara' menzione nell'atto; 9° la menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte; 10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione. Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione; 11° per gli atti di ultima volonta', l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sara' pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti; 12° negli atti contenuti in piu' fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali. Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati. Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potra' apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi. La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non e' necessaria, se l'atto e' stato scritto tutto di sua mano.». «Art. 72. - L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi e' stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo. Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma. Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso pero' debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.». - L'art. 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55), abrogato dalla presente legge, prevedeva l'obbligo per il notaio di apporre infine o in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota delle spese, dei diritti e degli onorari. - La legge 2 aprile 1943, n. 226 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1943, n. 93) reca «Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione.». - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245), come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (L) (Lottizzazione abusiva). - 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune. 6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove e' sito l'immobile. 7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma 8. 9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.». - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001: «Art. 46 (L) (Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985). - 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'. 2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. 3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti. 4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.». - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1981, n. 163): «Art. 5. - Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volonta' di cui all'art. 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni: a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito; b) numero di repertorio; c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore; d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto. Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili. Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto di ultima volonta' di cui all'art. 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'art. 1. L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 4.». - L'art. 91 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1915, n. 7), abrogato dalla presente legge, prevedeva che tra le spese che il notaio doveva indicare nella nota di cui all'art. 77 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, abrogata dalla presente legge, andavano segnate anche le tasse dovute all'archivio. - Si riporta il testo dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, recante «Legge urbanistica» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1942, n. 244) come ulteriormente modificata dalla presente legge: «Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.».