Art. 12.
             (Disposizioni in materia di atti notarili)
1.  Alla  legge  16  febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  28,  primo  comma,  dopo la parola: "ricevere" sono
inserite le seguenti: "o autenticare";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se
non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di
due testimoni.
2.  Il  notaio  indaga  la  volonta'  delle  parti e sotto la propria
direzione   e   responsabilita'   cura   la   compilazione  integrale
dell'atto";
c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Art.  48.  -  1.  Oltre  che  in  altri  casi previsti per legge, e'
necessaria  la  presenza  di due testimoni per gli atti di donazione,
per  le  convenzioni  matrimoniali  e  le loro modificazioni e per le
dichiarazioni  di  scelta  del regime di separazione dei beni nonche'
qualora  anche  una sola delle parti non sappia o non possa leggere e
scrivere  ovvero  una  parte  o il notaio ne richieda la presenza. Il
notaio  deve  fare  espressa menzione della presenza dei testimoni in
principio dell'atto";
d)  all'articolo  51,  secondo  comma,  numero  3°,  le parole: "e la
condizione" sono soppresse;
e)  all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono
inserite  le  seguenti:  "e  salvo  per quelle soggette a pubblicita'
immobiliare o commerciale,";
f) l'articolo 77 e' abrogato.
2.  L'indice  alfabetico  dei  nomi  e cognomi delle parti previsto a
corredo  dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per
il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3.  L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dal
seguente:
"Art.   1.   -  1.  Nell'autenticazione  delle  sottoscrizioni  delle
scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo
ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il
notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".
4.  All'articolo  30 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente:
"4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati
certificati  di  destinazione  urbanistica,  o  che non contengano la
dichiarazione  di  cui  al  comma  3,  possono  essere  confermati  o
integrati  anche  da  una  sola  delle parti o dai suoi aventi causa,
mediante  atto  pubblico  o  autenticato,  al  quale  sia allegato un
certificato  contenente  le  prescrizioni urbanistiche riguardanti le
aree  interessate  al  giorno  in  cui  e'  stato stipulato l'atto da
confermare o contenente la dichiarazione omessa".
5.  Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte
dal  comma  4,  anche gli atti redatti prima della data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  purche'  la  nullita'  non sia stata
accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.
6.  Per  gli  atti  formati  all'estero,  le disposizioni di cui agli
articoli  30  e  46  del testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
si  applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti
menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.
7.  Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inserito
il seguente:
"Art.  5-bis.  - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche
mediante  trasmissione  in  via  telematica, direttamente al registro
generale  dei  testamenti,  dei  dati  previsti dall'articolo 5 e dal
relativo  regolamento  di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di
bollo,  dovuta  per  ogni  richiesta di iscrizione, e' corrisposta in
modo virtuale.
2.  Con  regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate  norme di
attuazione  del  presente  articolo  che  assicurino l'invarianza del
gettito erariale".
8.  E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326.
9.  All'articolo  41-sexies  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono
gravati  da  vincoli  pertinenziali  di  sorta ne' da diritti d'uso a
favore   dei   proprietari   di   altre  unita'  immobiliari  e  sono
trasferibili autonomamente da esse".
 
          Note all'art. 12:
              -  Si riporta il testo degli articoli 28, 51 e 72 della
          legge  16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
          recante   «Ordinamento   del   notariato  e  degli  archivi
          notarili»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 marzo
          1913,  n.  55) come ulteriormente modificati dalla presente
          legge:
              «Art.  28.  - Il notaro non puo' ricevere o autenticare
          atti:
                1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
          manifestamente   contrari  al  buon  costume  o  all'ordine
          pubblico;
                2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
          parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in
          linea  collaterale,  fino  al  terzo  grado inclusivamente,
          ancorche'   v'intervengano   come  procuratori,  tutori  od
          amministratori;
                3°  se  contengano  disposizioni  che interessino lui
          stesso,  la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini
          nei  gradi  anzidetti,  o  persone  delle  quali  egli  sia
          procuratore   per  l'atto,  da  stipularsi,  salvo  che  la
          disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal
          notaro,  o da persona in questo numero menzionata, ed a lui
          consegnato sigillato dal testatore.
              Le  disposizioni  contenute  nei  numeri 2 e 3 non sono
          applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
              Il  notaro  puo'  ricusare il suo ministero se le parti
          non  depositino  presso di lui l'importo delle tasse, degli
          onorari  e  delle  spese  dell'atto, salvo che si tratti di
          persone  ammesse  al  beneficio  del  gratuito  patrocinio,
          oppure di testamenti.».
              «Art. 51. - L'atto notarile reca la intestazione:
                              REPUBBLICA ITALIANA
              L'atto deve contenere:
                1°  l'indicazione  in  lettere per disteso dell'anno,
          del  mese,  del  giorno,  del  Comune e del luogo in cui e'
          ricevuto;
                2°   il   nome,  il  cognome  e  l'indicazione  della
          residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui e'
          iscritto;
                3°  il  nome,  il cognome, la paternita', il luogo di
          nascita,  il  domicilio  o  la  residenza  delle parti, dei
          testimoni e dei fidefacenti.
              Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per
          mezzo  di  rappresentante,  le  precedenti  indicazioni  si
          osserveranno,  non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto
          al  loro  rappresentante.  La procura deve rimanere ammessa
          all'atto  medesimo  o  in  originale o in copia, a meno che
          l'originale  o  la copia non si trovi negli atti del notaro
          rogante;
                4°  la  dichiarazione  della  certezza dell'identita'
          personale  delle parti o la dichiarazione dell'accertamento
          fattorie per mezzo dei fidefacienti;
                5°  l'indicazione,  almeno  per  la  prima  volta, in
          lettere  per  disteso,  delle  date,  delle  somme  e della
          quantita' delle cose che formano oggetto dell'atto;
                6°  la  designazione  precisa  delle cose che formano
          oggetto  dell'atto,  in  modo  da non potersi scambiare con
          altre.
              Quando  l'atto  riguarda  beni immobili, questi saranno
          designati,  per  quanto  sia  possibile,  con l'indicazione
          della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri
          catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro
          confini  in  modo  da accertare la identita' degli immobili
          stessi;
                7°  l'indicazione  dei  titoli  e delle scritture che
          s'inseriscono nell'atto;
                8°  la  menzione  che dell'atto, delle scritture, dei
          titoli  inserti  nel  medesimo,  fu  data  dal  notaro,  o,
          presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle
          parti,   in   presenza   dei  testimoni,  se  questi  siano
          intervenuti.
              Il  notaro  non  potra'  commettere ad altri la lettura
          dell'atto  che  non sia stato scritto da lui salvo cio' che
          dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
              La  lettura  delle  scritture e dei titoli inserti puo'
          essere  omessa  per  espressa volonta' delle parti, purche'
          sappiano  leggere  e  scrivere.  Di  tale volonta' si fara'
          menzione nell'atto;
                9° la menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro
          o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di
          cui consta e delle pagine scritte;
                10°  la sottoscrizione col nome, cognome delle parti,
          dei  fidefacienti,  dell'interprete,  dei  testimoni  e del
          notaro.
              I    fidefacienti    possono   allontanarsi   dopo   la
          dichiarazione  prescritta  al  n.  4.  In  tal caso debbono
          apporre  la  loro firma subito dopo quella dichiarazione, e
          il notaro ne deve fare menzione.
              Se  alcune  delle  parti  o alcuno dei fidefacienti non
          sapesse  o  non  potesse  sottoscrivere, deve dichiarare la
          causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di
          questa dichiarazione;
                11°  per  gli  atti di ultima volonta', l'indicazione
          dell'ora  in  cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale
          indicazione   sara'   pure   fatta,   quando  le  parti  lo
          richiedano,  o  il notaro lo ritenga opportuno, negli altri
          atti;
                12°   negli   atti   contenuti   in  piu'  fogli,  la
          sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo
          cognome,  delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del
          notaro,  eccettuato  il foglio contenente le sottoscrizioni
          finali.
              Le  sottoscrizioni  marginali  debbono  essere  apposte
          anche  su  ciascun  foglio  delle  scritture  e  dei titoli
          inserti  nell'atto,  eccetto  che  si  tratti  di documenti
          autentici, pubblici o registrati.
              Se   le  parti  intervenute,  che  sappiano  o  possano
          sottoscrivere,  eccedono  il  numero  di  sei, invece delle
          sottoscrizioni  loro,  si  potra'  apporre  in  margine  di
          ciascun   foglio  la  sottoscrizione  di  alcune  di  esse,
          delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
              La  firma  marginale del notaro nei fogli intermedi non
          e'  necessaria,  se  l'atto  e'  stato scritto tutto di sua
          mano.».
              «Art.  72.  -  L'autenticazione  delle firme apposte in
          fine  delle  scritture private ed in margine dei loro fogli
          intermedi  e'  stesa  di seguito alle firme medesime e deve
          contenere  la  dichiarazione che le firme furono apposte in
          presenza  del  notaro  e, quando decorrano, dei testi e dei
          fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
              Quanto  alle  firme  dei  margini e dei fogli intermedi
          bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la
          propria firma.
              Le  scritture private autenticate dal notaro, verranno,
          salvo  contrario  desiderio  delle parti e salvo per quelle
          soggette   a   pubblicita'   immobiliare   o   commerciale,
          restituite alle medesime. In ogni caso pero' debbono essere
          prima,  a cura del notaro, registrate a termini delle leggi
          sulle tasse di registro.».
              - L'art.  77  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,
          recante   «Ordinamento   del   notariato  e  degli  archivi
          notarili»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 marzo
          1913,  n.  55),  abrogato  dalla  presente legge, prevedeva
          l'obbligo  per  il  notaio  di  apporre infine o in margine
          dell'originale,   delle   copie,   degli   estratti  e  dei
          certificati,  la  nota  delle  spese,  dei  diritti e degli
          onorari.
              - La  legge  2 aprile  1943,  n.  226 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 aprile  1943,  n.  93)  reca «Norme
          sull'intervento   dei  testimoni  negli  atti  notarili  di
          autenticazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia edilizia. (Testo A)» (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  20 ottobre  2001, n. 245), come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  30  (L)  (Lottizzazione  abusiva).  -  1.  Si ha
          lottizzazione  abusiva  di  terreni  a  scopo  edificatorio
          quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
          urbanistica  od  edilizia  dei terreni stessi in violazione
          delle  prescrizioni  degli strumenti urbanistici, vigenti o
          adottati,  o  comunque  stabilite  dalle  leggi  statali  o
          regionali  o  senza  la  prescritta autorizzazione; nonche'
          quando  tale trasformazione venga predisposta attraverso il
          frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
          in   lotti  che,  per  le  loro  caratteristiche  quali  la
          dimensione  in relazione alla natura del terreno e alla sua
          destinazione  secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
          l'ubicazione   o   la  eventuale  previsione  di  opere  di
          urbanizzazione  ed  in  rapporto  ad elementi riferiti agli
          acquirenti,  denuncino in modo non equivoco la destinazione
          a scopo edificatorio.
              2.  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica sia in
          forma   privata,   aventi   ad   oggetto   trasferimento  o
          costituzione  o  scioglimento  della  comunione  di diritti
          reali  relativi  a  terreni sono nulli e non possono essere
          stipulati  ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari
          ove  agli  atti  stessi  non sia allegato il certificato di
          destinazione   urbanistica   contenente   le   prescrizioni
          urbanistiche    riguardanti    l'area    interessata.    Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma non si applicano
          quando   i  terreni  costituiscano  pertinenze  di  edifici
          censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche' la
          superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
          inferiore a 5.000 metri quadrati.
              3.  Il  certificato  di  destinazione  urbanistica deve
          essere   rilasciato   dal   dirigente  o  responsabile  del
          competente  ufficio comunale entro il termine perentorio di
          trenta  giorni  dalla presentazione della relativa domanda.
          Esso  conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
          se,   per   dichiarazione   dell'alienante  o  di  uno  dei
          condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
          strumenti urbanistici.
              4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
          nel  termine  previsto,  esso puo' essere sostituito da una
          dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei condividenti
          attestante  l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
          la   destinazione   urbanistica  dei  terreni  secondo  gli
          strumenti    urbanistici   vigenti   o   adottati,   ovvero
          l'inesistenza  di  questi  ovvero la prescrizione, da parte
          dello   strumento   urbanistico   generale   approvato,  di
          strumenti attuativi.
              4-bis.  Gli  atti di cui al comma 2, ai quali non siano
          stati  allegati  certificati di destinazione urbanistica, o
          che  non  contengano  la  dichiarazione  di cui al comma 3,
          possono  essere  confermati  o  integrati anche da una sola
          delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico
          o   autenticato,  al  quale  sia  allegato  un  certificato
          contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
          interessate  al  giorno in cui e' stato stipulato l'atto da
          confermare o contenente la dichiarazione omessa.
              5.  I  frazionamenti  catastali dei terreni non possono
          essere  approvati  dall'agenzia  del  territorio  se non e'
          allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
          degli  uffici  comunali,  che  il  tipo  medesimo  e' stato
          depositato presso il comune.
              6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
          aventi   per   oggetto   il   trasferimento,   anche  senza
          frazionamento  catastale,  di  appezzamenti  di  terreno di
          superficie  inferiore  a  diecimila  metri  quadrati devono
          trasmettere,    entro   trenta   giorni   dalla   data   di
          registrazione,   copia   dell'atto   da   loro  ricevuto  o
          autenticato  al  dirigente  o  responsabile  del competente
          ufficio del comune ove e' sito l'immobile.
              7.  Nel  caso in cui il dirigente o il responsabile del
          competente  ufficio  comunale  accerti  l'effettuazione  di
          lottizzazione  di  terreni  a  scopo  edificatorio senza la
          prescritta  autorizzazione,  con ordinanza da notificare ai
          proprietari  delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
          comma  1  dell'art.  29,  ne  dispone  la  sospensione.  Il
          provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
          in  corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
          stesse  con  atti  tra vivi, e deve essere trascritto a tal
          fine nei registri immobiliari.
              8.  Trascorsi  novanta  giorni,  ove  non intervenga la
          revoca  del  provvedimento  di  cui  al  comma  7,  le aree
          lottizzate   sono   acquisite   di  diritto  al  patrimonio
          disponibile  del comune il cui dirigente o responsabile del
          competente  ufficio  deve provvedere alla demolizione delle
          opere.  In  caso  di  inerzia  si applicano le disposizioni
          concernenti  i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma
          8.
              9.  Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
          quali  sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
          7,  sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma
          pubblica  ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui
          allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
          o  della  sopravvenuta  inefficacia  del  provvedimento del
          dirigente   o   del  responsabile  del  competente  ufficio
          comunale.
              10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
          stipulati  ed  ai  frazionamenti  presentati  ai competenti
          uffici  del  catasto  dopo  il  17 marzo  1985,  e  non  si
          applicano   comunque   alle   divisioni   ereditarie,  alle
          donazioni  fra  coniugi  e fra parenti in linea retta ed ai
          testamenti,  nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
          estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 46 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:
              «Art. 46 (L) (Nullita' degli atti giuridici relativi ad
          edifici  la  cui  costruzione  abusiva sia iniziata dopo il
          17 marzo  1985).  -  1.  Gli  atti  tra  vivi, sia in forma
          pubblica,   sia   in  forma  privata,  aventi  per  oggetto
          trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
          di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
          costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e
          non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
          dichiarazione  dell'alienante,  gli estremi del permesso di
          costruire  o  del  permesso in sanatoria. Tali disposizioni
          non  si  applicano  agli  atti  costitutivi, modificativi o
          estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.
              2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38,
          l'irrogazione  di  una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
          il  rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
          comma  1  deve  essere  allegata  la  prova  dell'integrale
          pagamento della sanzione medesima.
              3.  La  sentenza  che accerta la nullita' degli atti di
          cui  al  comma  1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
          servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
          accertare la nullita' degli atti.
              4.  Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
          sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al
          tempo  in  cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
          possono  essere  confermati  anche  da una sola delle parti
          mediante  atto  successivo,  redatto nella stessa forma del
          precedente, che contenga la menzione omessa.
              5.  Le  nullita'  di  cui  al  presente articolo non si
          applicano   agli  atti  derivanti  da  procedure  esecutive
          immobiliari,  individuali  o concorsuali. L'aggiudicatario,
          qualora  l'immobile  si trovi nelle condizioni previste per
          il  rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra'
          presentare   domanda   di   permesso   in  sanatoria  entro
          centoventi  giorni  dalla notifica del decreto emesso dalla
          autorita' giudiziaria.
              5-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
          denuncia  di  inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma
          3,  qualora  nell'atto non siano indicati gli estremi della
          stessa.».
              - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
          dell'art.  5  della  legge  25 maggio 1981, n. 307, recante
          «Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione relativa alla
          istituzione  di un sistema di registrazione dei testamenti,
          firmata   a  Basilea  il  16 maggio  1972  (pubblicata  nel
          supplemento   ordinario   della   Gazzetta   Ufficiale  del
          16 giugno 1981, n. 163):
              «Art. 5. - Il notaio, entro dieci giorni da quando roga
          o  riceve  in deposito o comunque partecipa alla formazione
          di  uno  degli  atti  di ultima volonta' di cui all'art. 4,
          deve  chiederne  l'iscrizione  nel  registro  generale  dei
          testamenti  trasmettendo  all'archivio notarile una scheda,
          datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
                a) forma  dell'atto,  data  dello  stesso  o  del suo
          deposito;
                b) numero di repertorio;
                c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio
          o residenza del testatore;
                d) nome  e  cognome e sede del pubblico ufficiale che
          ha ricevuto o e' depositario dell'atto.
              Lo  stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le
          funzioni notarili.
              Quando  il  testatore  ne  abbia  fatto  richiesta,  il
          pubblico   ufficiale  che  ha  ricevuto  o  e'  depositario
          dell'atto  di  ultima  volonta'  di cui all'art. 4, oltre a
          domandare   l'iscrizione   anzidetta,   deve   chiedere  al
          conservatore   del   registro   generale   dei   testamenti
          l'iscrizione  delle  indicazioni  previste dal primo comma,
          presso il competente organismo di altro Stato aderente alla
          convenzione di Basilea di cui all'art. 1.
              L'archivio  notarile,  entro tre giorni dalla ricezione
          della  scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al
          registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di
          cui all'art. 4.».
              - L'art.  91  del  regio  decreto 10 settembre 1914, n.
          1326,    recante    «Approvazione   del   regolamento   per
          l'esecuzione   della   legge   16 febbraio   1913,  n.  89,
          riguardante  l'ordinamento  del  notariato  e degli archivi
          notarili  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
          1915,  n.  7), abrogato dalla presente legge, prevedeva che
          tra  le  spese  che il notaio doveva indicare nella nota di
          cui  all'art. 77 della legge sull'ordinamento del notariato
          e  degli  archivi  notarili, abrogata dalla presente legge,
          andavano segnate anche le tasse dovute all'archivio.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 41-sexies della legge
          17 agosto   1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,
          recante  «Legge  urbanistica»  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  16 ottobre 1942, n. 244) come ulteriormente
          modificata dalla presente legge:
              «Art.  41-sexies.  -  Nelle  nuove costruzioni ed anche
          nelle  aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
          essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
          inferiore  ad  un  metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
          costruzione.
              Gli  spazi  per parcheggi realizzati in forza del primo
          comma  non  sono  gravati da vincoli pertinenziali di sorta
          ne'  da  diritti  d'uso  a  favore dei proprietari di altre
          unita'  immobiliari  e  sono  trasferibili autonomamente da
          esse.».