Art. 13.
          (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
                   convertito, con modificazioni,
                 dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)  nel  comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite
dalle   seguenti:   "veicoli   registrati   nel   pubblico   registro
automobilistico  (PRA)"  e dopo le parole: "effettuata gratuitamente"
sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa";
b)  nel  comma  5,  le  parole:  "di  natura  non regolamentare" sono
soppresse.
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          14 marzo   2005,   n.  35,  recante  «Disposizioni  urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale   e   territoriale»   (pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale   16 marzo   2005,   n.   62)   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   14  maggio  2005,  n.  80,
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 maggio 2005, n.
          111), come ulteriormente modificato dalla presente legge:
              «Art.   3  (Semplificazione  amministrativa).  -  1.-3.
          (Omissis).
              4.  In  tutti  i  casi  nei  quali  per  gli  atti e le
          dichiarazioni  aventi  ad  oggetto l'alienazione di veicoli
          registrati  nel  pubblico  registro automobilistico (PRA) e
          rimorchi  di  valore  non  superiore  a  25.000  euro  o la
          costituzione   di  diritti  di  garanzia  sui  medesimi  e'
          necessaria  l'autenticazione della relativa sottoscrizione,
          essa   puo'   essere   effettuata  gratuitamente  in  forma
          amministrativa  anche  dai  funzionari  del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dai  funzionari  e  dai
          titolari  degli  Sportelli telematici dell'automobilista di
          cui  all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          19 settembre   2000,   n.   358,   nonche'  dai  funzionari
          dell'Automobile Club d'Italia competenti.
              5.  Con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          con  il  Ministero  della  giustizia  e  con  il  Ministero
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono   disciplinate   le   concrete  modalita'  applicative
          dell'attivita'  di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi
          elencati  anche  ai fini della progressiva attuazione delle
          medesime disposizioni.
              6.  L'eventuale  estensione  ad  altre  categorie della
          possibilita'  di  svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e'
          demandata  ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  della
          giustizia  e  con  il  Ministro  dell'interno, con cui sono
          altresi'  disciplinati  i requisiti necessari, le modalita'
          di   esercizio   dell'attivita'   medesima   da  espletarsi
          nell'ambito  dei  rispettivi compiti istituzionali, e senza
          oneri a carico della finanza pubblica.
              6-bis. - 6-quinquiesdecies. (Omissis).».