Art. 14 
                (Semplificazione della legislazione) 

 
  1. L'analisi dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR)  consiste
nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi  di  intervento
normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle  imprese  e
sull'organizzazione   e    sul    funzionamento    delle    pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. 
  2.  L'AIR  costituisce  un  supporto  alle  decisioni   dell'organo
politico di vertice dell'amministrazione in  ordine  all'opportunita'
dell'intervento normativo. 
  3. L'elaborazione degli schemi di atti  normativi  del  Governo  e'
sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti  dai  decreti
di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8. 
  4. La verifica dell'impatto della regolamentazione  (VIR)  consiste
nella  valutazione,  anche  periodica,   del   raggiungimento   delle
finalita' e nella stima dei costi e degli effetti  prodotti  da  atti
normativi  sulle  attivita'  dei  cittadini   e   delle   imprese   e
sull'organizzazione   e    sul    funzionamento    delle    pubbliche
amministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data
di  entrata  in  vigore   della   legge   oggetto   di   valutazione.
Successivamente  essa  e'  effettuata   periodicamente   a   scadenze
biennali. 
  5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge: 
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della
consultazione; 
b) le tipologie sostanziali, i casi  e  le  modalita'  di  esclusione
dell'AIR; 
c) i criteri generali e le procedure,  nonche'  l'individuazione  dei
casi di effettuazione della VIR; 
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di
cui al comma 10. 
  6. I metodi di analisi  e  i  modelli  di  AIR,  nonche'  i  metodi
relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non
superiore al triennio. 
  7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa
provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari  giuridici
e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i
risultati dell'AIR. 
  8. Il DAGL  assicura  il  coordinamento  delle  amministrazioni  in
materia  di  AIR  e  di  VIR.  Il   DAGL,   su   motivata   richiesta
dell'amministrazione   interessata,   puo'   consentire   l'eventuale
esenzione dall'AIR. 
  9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa  e  senza  oneri  aggiuntivi,   individuano   l'ufficio
responsabile   del    coordinamento    delle    attivita'    connesse
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.  Nel
caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri  soggetti
pubblici, le  amministrazioni  possono  avvalersi  di  esperti  o  di
societa' di  ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 
  10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le  amministrazioni  comunicano
al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi  necessari  per   la
presentazione al Parlamento, entro  il  30  aprile,  della  relazione
annuale del Presidente del Consiglio  dei  ministri  sullo  stato  di
applicazione dell'AIR. 
  11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50. 
  12. Al  fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino  normativo
prevista dalla legislazione  vigente,  il  Governo,  avvalendosi  dei
risultati dell'attivita' di  cui  all'articolo  107  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali  vigenti,  evidenziando  le  incongruenze  e   le   antinomie
normative relative ai diversi settori  legislativi,  e  trasmette  al
Parlamento una relazione finale. 
  13. Le somme  non  utilizzate  relative  all'anno  2005  del  fondo
destinato  al  finanziamento  di  iniziative   volte   a   promuovere
l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente,  di
cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  possono
essere versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
successivamente riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di
base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine
di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24  gennaio  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
  14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine  di  cui  al
comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, decreti legislativi che  individuano  le  disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con  provvedimenti  successivi,  delle  quali  si
ritiene  indispensabile  la  permanenza  in  vigore,   nel   rispetto
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) esclusione delle disposizioni  oggetto  di  abrogazione  tacita  o
implicita; 
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o  siano  prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; 
c)   identificazione   delle   disposizioni   la   cui    abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini; 
d) identificazione   delle   disposizioni   indispensabili   per   la
   regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal  fine
   le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
   e) organizzazione delle disposizioni da mantenere  in  vigore  per
   settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
   ciascuna di esse; 
f) garanzia della coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica  della
normativa; 
g)   identificazione   delle   disposizioni   la   cui    abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica. 
  15. I decreti legislativi di cui al comma  14  provvedono  altresi'
alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e'  oggetto,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo  20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche
al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
  16. Decorso il termine di cui al comma 14,  tutte  le  disposizioni
legislative statali pubblicate  anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
  17. Rimangono in vigore: 
a) le disposizioni contenute nel codice civile,  nel  codice  penale,
   nel codice di procedura civile, nel codice  di  procedura  penale,
   nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari
   e di attuazione,  e  in  ogni  altro  testo  normativo  che  rechi
   nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico; 
b) le  disposizioni  che  disciplinano  l'ordinamento  degli   organi
   costituzionali e degli  organi  aventi  rilevanza  costituzionale,
   nonche'   le   disposizioni   relative    all'ordinamento    delle
   magistrature e dell'avvocatura dello  Stato  e  al  riparto  della
   giurisdizione; 
c) le disposizioni contenute  nei  decreti  ricognitivi,  emanati  ai
   sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
   aventi per oggetto  i  principi  fondamentali  della  legislazione
   dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma,
   della Costituzione; 
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi  imposti
   dalla  normativa  comunitaria  e  le  leggi  di  autorizzazione  a
   ratificare trattati internazionali; 
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle  concernenti  le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; 
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; 
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui  al  comma
14. 
  18. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi  e
criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui  al  comma
19, possono essere emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
disposizioni integrative o correttive. 
  19. E' istituita una Commissione  parlamentare  composta  da  venti
senatori e venti deputati, nominati  rispettivamente  dal  Presidente
del Senato  della  Repubblica  e  dal  Presidente  della  Camera  dei
deputati nel  rispetto  della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi
parlamentari, su designazione dei  gruppi  medesimi.  La  Commissione
elegge tra i propri componenti un presidente,  due  vicepresidenti  e
due segretari che insieme con  il  presidente  formano  l'Ufficio  di
presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta  entro
venti  giorni  dalla  nomina  dei  suoi  componenti,  per  l'elezione
dell'Ufficio di presidenza. 
  20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni  di  ciascuna
delle due Camere. 
  21. La Commissione: 
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di  cui  al
comma 14; 
b) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  del  procedimento
   per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16  e  ne
   riferisce ogni sei mesi alle Camere; 
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge  15
marzo 1997, n. 59. 
  22.  Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi   dei   decreti
legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla  Commissione,  che
si pronuncia entro trenta giorni. Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
accogliere, in tutto o  in  parte,  le  eventuali  condizioni  poste,
ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le  eventuali
modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da  rendere
nel termine di trenta giorni. Qualora  il  termine  previsto  per  il
parere della Commissione scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. 
  23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia o  per  il
numero di schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame  della
Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere
si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene
considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari. 
  24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma  21,  lettera
c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine  cessano
gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59. 
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          citata legge n. 400 del 1988:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo
          1999,  n.  50,  recante  "Delegificazione  e testi unici di
          norme  concernenti  procedimenti  amministrativi - Legge di
          semplificazione  1998" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 1999, n. 56) come modificato dalla presente legge:
              "Art.  5 (Analisi dell'impatto della regolamentazione).
          - 1. (Abrogato).
              2.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  una  relazione  contenente  l'AIR per schemi di
          atti  normativi  e progetti di legge al loro esame, ai fini
          dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  107  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2001)"  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302):
              "Art.  107 (Informatizzazione della normativa vigente).
          -  1.  E'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  un fondo destinato al finanziamento di iniziative
          volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
          della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
          la  consultazione  gratuita da parte dei cittadini, nonche'
          di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
          A  favore  del  fondo  e'  autorizzata  la spesa di lire 25
          miliardi  per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire
          5  miliardi  per  ciascuno  degli anni dal 2001 al 2005. Il
          programma,   le  forme  organizzative  e  le  modalita'  di
          funzionamento  del  fondo  sono determinati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
          Presidente  del Senato della Repubblica e con il Presidente
          della  Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
          essere  attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
          con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del     24 gennaio    2003,    reca    "Disposizioni    per
          l'informatizzazione  della normativa vigente, in attuazione
          dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
              - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 2 e 4, della
          legge  5 giugno  2003,  n. 131, e successive modificazioni,
          recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento dell'ordinamento
          della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
          n.  3" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003,
          n. 132):
              "Art. 1 (Attuazione dell'art. 117, primo e terzo comma,
          della  Costituzione, in materia di legislazione regionale).
          - 1. (Omissis).
              2.  Le disposizioni normative statali vigenti alla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge nelle materie
          appartenenti  alla  legislazione  regionale  continuano  ad
          applicarsi,  in ciascuna Regione, fino alla data di entrata
          in  vigore  delle  disposizioni regionali in materia, fermo
          quanto  previsto  al  comma  3,  fatti salvi gli effetti di
          eventuali   pronunce   della   Corte   costituzionale.   Le
          disposizioni  normative  regionali  vigenti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  nelle  materie
          appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano
          ad  applicarsi  fino  alla  data di entrata in vigore delle
          disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di
          eventuali pronunce della Corte costituzionale.
              3. (Omissis).
              4.   In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
          l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle Regioni fino
          all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
          Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
          Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
          traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
          dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
          ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
          proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
          decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
          schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          Regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
          seguito   denominata:   "Conferenza   Stato-Regioni",  sono
          trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del parere da
          parte  delle  competenti Commissioni parlamentari, compreso
          quello  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali,    da    rendersi    entro    sessanta    giorni
          dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
          pareri,  il  Governo  ritrasmette  i  testi, con le proprie
          osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
          Conferenza  Stato-Regioni  ed  alle  Camere  per  il parere
          definitivo,  da  rendersi,  rispettivamente, entro trenta e
          sessanta  giorni  dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
          parere  parlamentare  definitivo  e' reso dalla Commissione
          parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Gli schemi di
          decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
          siano  indicati  alcuni dei principi fondamentali ovvero se
          vi  siano  disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
          dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
          sensi  del  presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme
          vigenti   che   non   abbiano   la   natura   di  principio
          fondamentale.  In  tal caso il Governo puo' omettere quelle
          disposizioni   dal  decreto  legislativo,  oppure  le  puo'
          modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel
          parere  o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
          Camere  e  al Presidente della Commissione parlamentare per
          le  questioni  regionali  una  relazione  nella  quale sono
          indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'  dal
          parere parlamentare.
              5.- 6. (Omissis).
              - Per  il  testo  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
          59 del 1997:
              "Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti Commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.".