Art. 15. (Rapporto annuale sulla qualita' dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualita' dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttivita' degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.