Art. 15.
         (Rapporto annuale sulla qualita' dei servizi offerti
                    dalla pubblica amministrazione)
  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
  funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualita'
  dei   servizi   offerti  dalla  pubblica  amministrazione  e  sulla
  produttivita' degli uffici e del personale, verificando la coerenza
  dei  risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai
  fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento della funzione   pubblica   si   avvale  dell'Istituto
                        nazionale di statistica.