Art. 16 
(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da  parte
delle  pubbliche  amministrazioni  mediante  razionalizzazione  delle
                       procedure di mobilita') 

 
    1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle 
  pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai  servizi  di
  informazione e di semplificazione, nel  rispetto  del  contenimento
  dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
  n. 165, e successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
  modifiche: 
  a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle 
     seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; 
  b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni 
     caso sono  nulli  gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole  dei
     contratti  collettivi  volti  ad  eludere   l'applicazione   del
     principio  del  previo  esperimento  di  mobilita'  rispetto  al
     reclutamento di nuovo personale"; 
  c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente: 
   "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito  dell'iscrizione
   nel ruolo  dell'amministrazione  di  destinazione,  al  dipendente
   trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il  trattamento
   giuridico ed economico, compreso quello accessorio,  previsto  nei
   contratti   collettivi   vigenti   nel   comparto   della   stessa
   amministrazione". 
  2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   sentite   le
confederazioni rappresentative, sono definite le modalita'  attuative
degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  e  successive   modificazioni,   relativamente   al   personale
dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non
economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'. 
  3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del  7
luglio  2002,  in  fase  di  prima  attuazione  dell'articolo  8  del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, si interpreta nel senso che i segretari comunali  e  provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere  collocati
in  posizioni  professionali  equivalenti  alla   ex   IX   qualifica
funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione  di
volonta' in tale  senso,  con  spettanza  del  trattamento  economico
corrispondente. 
 
          Note all'art. 16:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche"
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106)
          come ulteriormente modificato dalla presente legge:
              "Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
          amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti in organico mediante cessione del
          contratto  di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
          qualifica  in  servizio  presso  altre amministrazioni, che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Il  trasferimento e'
          disposto    previo    consenso    dell'amministrazione   di
          appartenenza.
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto  dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
          gli  atti  o  le clausole dei contratti collettivi volti ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le
          procedure  di  mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
          via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando  o  di  fuori  ruolo, appartenenti alla stessa area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle   amministrazioni   in   cui  prestano  servizio.  Il
          trasferimento  e'  disposto,  nei limiti dei posti vacanti,
          con   inquadramento   nell'area   funzionale   e  posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza.
              2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di cui al comma 2-bis,
          limitatamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          al   Ministero   degli  affari  esteri,  in  ragione  della
          specifica  professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
          avviene   previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  di
          servizio  e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,   nei   limiti   dei   posti  effettivamente
          disponibili.
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della   specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri
          dipendenti   puo'   procedere  alla  riserva  di  posti  da
          destinare   al  personale  assunto  con  ordinanza  per  le
          esigenze  della  Protezione  civile  e del servizio civile,
          nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
          comma  59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              2-quinquies.   Salvo   diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione    nel    ruolo   dell'amministrazione   di
          destinazione,  al  dipendente  trasferito  per mobilita' si
          applica   esclusivamente   il   trattamento   giuridico  ed
          economico,   compreso   quello   accessorio,  previsto  nei
          contratti  collettivi  vigenti  nel  comparto  della stessa
          amministrazione.".
              - Si  riportano  i testi degli articoli 34 e 34-bis del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              "Art.  34  (Gestione del personale in disponibilita). -
          1.  Il  personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
          elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di sospensione del
          relativo rapporto di lavoro.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo e per gli enti pubblici non economici
          nazionali,  il  Dipartimento  della funzione pubblica della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  forma e gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale  del  personale e della sua ricollocazione in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  al  decreto legislativo
          23 dicembre  1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
              3.  Per  le  altre  amministrazioni, l'elenco e' tenuto
          dalle  strutture  regionali e provinciali di cui al decreto
          legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, alle quali sono affidati i
          compiti  di riqualificazione professionale e ricollocazione
          presso   altre  amministrazioni  del  personale.  Le  leggi
          regionali  previste  dal  decreto  legislativo  23 dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale  per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
          comma 2.
              4.   Il  personale  in  disponibilita'  iscritto  negli
          appositi  elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
          33,  comma  8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
          relativa   grava   sul   bilancio  dell'amministrazione  di
          appartenenza     sino    al    trasferimento    ad    altra
          amministrazione,   ovvero  al  raggiungimento  del  periodo
          massimo  di  fruizione  dell'indennita'  di cui al medesimo
          comma  8.  Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
          risolto   a  tale  data,  fermo  restando  quanto  previsto
          nell'art.  33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
          goduta  al  momento del collocamento in disponibilita' sono
          corrisposti  dall'amministrazione  di appartenenza all'ente
          previdenziale  di  riferimento  per  tutto il periodo della
          disponibilita'.
              5.  I  contratti collettivi nazionali possono riservare
          appositi  fondi  per  la riqualificazione professionale del
          personale  trasferito  ai sensi dell'art. 33 o collocato in
          disponibilita'  e per favorire forme di incentivazione alla
          ricollocazione   del  personale,  in  particolare  mediante
          mobilita' volontaria.
              6.   Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
          personale  di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, le
          nuove   assunzioni   sono   subordinate   alla   verificata
          impossibilita'    di    ricollocare    il    personale   in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
              7.  Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le economie
          derivanti  dalla  minore spesa per effetto del collocamento
          in  disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
          e   possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e  la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
              8.  Sono  fatte  salve  le  procedure di cui al decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento  in  disponibilita'  presso gli enti che hanno
          dichiarato il dissesto.".
              "Art.  34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
          personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, con esclusione delle amministrazioni
          previste  dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure   di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a
          comunicare  ai  soggetti  di  cui all'art. 34, commi 2 e 3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende  bandire  il  concorso  nonche',  se necessario, le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
              2.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e le strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma 3,
          provvedono,  entro  quindici giorni dalla comunicazione, ad
          assegnare  secondo  l'anzianita' di iscrizione nel relativo
          elenco  il  personale  collocato in disponibilita' ai sensi
          degli  articoli 33  e 34. Le predette strutture regionali e
          provinciali,  accertata l'assenza negli appositi elenchi di
          personale  da  assegnare alle amministrazioni che intendono
          bandire   il   concorso,  comunicano  tempestivamente  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  le  informazioni  inviate  dalle stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della  predetta  comunicazione, la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          provvede  ad  assegnare  alle amministrazioni che intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
          dell'assegnazione,  l'amministrazione  destinataria iscrive
          il  dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio ruolo e il
          rapporto  di  lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
              3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2.
              4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica direttamente per le
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli enti pubblici non
          economici   nazionali,   comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza  per le altre amministrazioni, possono procedere
          all'avvio  della procedura concorsuale per le posizioni per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2.
              5.  Le assunzioni effettuate in violazione del presente
          articolo   sono   nulle   di   diritto.  Restano  ferme  le
          disposizioni  previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni.
              5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una piu'
          tempestiva  ricollocazione  del personale in disponibilita'
          iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2, il
          Dipartimento  della funzione pubblica effettua ricognizioni
          presso   le   amministrazioni   pubbliche   per  verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto-legge
          8 luglio  2001,  n.  138,  recante  "Interventi  urgenti in
          materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di contenimento
          della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia
          anche  nelle  aree svantaggiate" (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  8 luglio  2002,  n. 158), e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 agosto 2002, n.
          187):
              "Art.  8  (Riassetto  del  CONI).  - 1. L'ente pubblico
          Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI) si articola
          negli   organi,  anche  periferici,  previsti  dal  decreto
          legislativo  23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
          suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
              2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione "CONI Servizi spa".
              3.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1 milione di
          euro.   Successivi   apporti   al   capitale  sociale  sono
          stabiliti,   tenuto   conto  del  piano  industriale  della
          societa',  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
          intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze. Il presidente della societa' e gli altri
          componenti  del consiglio di amministrazione sono designati
          dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e gli altri
          componenti  del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
          le attivita' culturali.
              5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di intesa con il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              6.  Entro  tre  mesi dalla prima assemblea, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione  o  l'amministratore  unico della societa',
          sentito   il   collegio   sindacale,  determina  il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri   di   cui   all'art.  11,  comma  2,  della  legge
          21 novembre  2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
          si   rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze potranno essere individuati
          beni  immobili  patrimoniali  dello Stato da conferire alla
          Coni  Servizi  spa.  A tale fine potranno essere effettuati
          ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con  successivi
          provvedimenti legislativi.
              7.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
          Servizi  spa  sono disciplinati da un contratto di servizio
          annuale.
              9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
          con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
              10.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti sulla CONI
          Servizi  spa  si svolge con le modalita' previste dall'art.
          12  della  legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
          puo'  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
          ai  sensi  dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
          norme  giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
          dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
          di  cui  al  regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611, e
          successive modificazioni.
              11.  Il  personale  alle  dipendenze dell'ente pubblico
          CONI  e',  dall'8 luglio  2002,  alle dipendenze della CONI
          Servizi  spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
          passivi,  compresi  i  rapporti  di  finanziamento  con  le
          banche,  e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
          pubblico.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
          organizzazioni   sindacali,  sono  stabilite  le  modalita'
          attuative  del  trasferimento  del  personale del CONI alla
          CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
          trasferimento  e  nella  fase  di  prima  attuazione  della
          presente   disposizione,   delle   procedure  di  cui  agli
          articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
          CONI  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
          rimangono  fermi  i regimi contributivi e pensionistici per
          le anzianita' maturate fino alla predetta data.
              12.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          costituzione  della  societa' e di conferimento alla stessa
          sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
          effettuati in regime di neutralita' fiscale.
              13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
          provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
          che   disciplinano   il  CONI.  Dalla  predetta  data  tali
          disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
              14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
          sul CONI.
              15.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a
          1.000.000  di  euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 48, della
          legge  30 dicembre  2001, n. 311, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2005)" (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306):
              "48.  In  caso  di  mobilita'  presso  altre  pubbliche
          amministrazioni,    con    la   conseguente   cancellazione
          dall'albo,  nelle more della nuova disciplina contrattuale,
          i  segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce
          professionali  A e B possono essere collocati, analogamente
          a  quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia
          C,  nella categoria o area professionale piu' alta prevista
          dal    sistema    di    classificazione    vigente   presso
          l'amministrazione    di   destinazione,   previa   espressa
          manifestazione di volonta' in tale senso.".